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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00285 presentata da FIDANZA CARLO (FRATELLI D'ITALIA) in data 05/06/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00285 presentato da FIDANZA Carlo testo di Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11 FIDANZA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: con il decreto legislativo n. 222 del 2016 sono state apportate alcune modifiche al testo unico per l'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; in particolare, con tale decreto legislativo è stato introdotto l'articolo 6- bis in materia di comunicazione di attività libera asseverata, precedentemente disciplinata dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; tale articolo sta comportando difficoltà di interpretazione sia per le amministrazioni comunali che per i professionisti del settore, a causi dei seguenti motivi: a) il comma 1 dell'articolo 6- bis riporta testualmente: «Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente»; la congiunzione «anche» invece di produrre semplificazione sta generando complicazione, e alcuni comuni interpretano nel senso della necessità di una doppia comunicazione, cartacea e «anche» telematica, vanificando del tutto lo spirito di semplificazione della norma; b) il comma 3 recita: «Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate»; in questo caso le amministrazioni comunali interpretano la parte del testo «(...) ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata (...)» estendendo a comunicazione di fine lavori, normata nel dettaglio all'articolo 15 per il permesso di costruire (Pdc) e all'articolo 23 per la segnalazione certificata d'inizio attività anche alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) che si ricorda essere una comunicazione e non un titolo abilitativo; c) lo stesso comma 3 è di fatto inapplicabile nella parte «(...) accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale», posto che non esiste alcuna norma che disciplini la prescritta documentazione, determinando, di fatto, l'inapplicabilità di tale comma; si specifica che ad oggi per aggiornare la planimetria catastale è necessaria un'attività da parte di un professionista abilitato, che attraverso la procedura «Docfa» prepara l'elaborato e presenta la variazione all'Agenzia del territorio, la quale dopo un processo di verifica e controllo registra o rifiuta l'elaborato; d) l'articolo 6- bis non specifica quali siano le modalità per la presentazione di varianti in corso d'opera nel caso di Cila –: se il Governo intenda assumere iniziative per chiarire se con la comunicazione telematica della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) si debba escludere la riproduzione degli stessi documenti anche in forma cartacea; se si intendano assumere iniziative per chiarire se la comunicazione di fine lavori per la Cila debba essere presentata solo al fine di ottenere la variazione catastale da parte dell'amministrazione comunale (procedura attualmente non disciplinata); se il Governo intenda adottare iniziative per integrare quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 6- bis per dare attuazione alla procedura con cui il committente invece di registrare la variazione tramite il catasto, la comunica al comune che poi a sua volta la comunica al catasto, procedura che non sembra all'interrogante poter produrre semplificazione e minor costo per l'erario ed il contribuente; se si intendano assumere iniziative per integrare l'articolo 6- bis , disciplinando le modalità di denuncia delle varianti in corso d'opera anche per le Cila. (4-00285)