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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00031 presentata da CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 06/06/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00031 presentato da CENNI Susanna testo di Mercoledì 6 giugno 2018, seduta n. 12 CENNI e INCERTI . — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: la direttiva (UE) 2015/412 ha modificato la direttiva 2001/18/UE dando la possibilità agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul loro territorio; l'articolo 20, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, richiedesse alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presente prima dell'entrata in vigore della direttiva; il 1° ottobre 2015, sono state inviate alla Commissione europea le richieste di adeguamento dell'ambito geografico dei seguenti Ogm: 1) mais MON810 ( Monsanto Europe ); 2) mais MIR604 ( Syngenta Crop Protection AG); 3) mais 59122 ( Pioneer HI-bred International ); 4) mais GA21 ( Syngenta Crop Protection AG); 5) mais 1507 x 59122 ( Dow Agroscience LLC ); 6) mais Bt11 x MIR604 x GA21 ( Syngenta Crop Protection AG); 7) mais 1507 ( Pioneer HI-bred International ); 8) mais Bt 11 ( Syngenta Seeds ); il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/412, definendo le procedure che devono essere seguite in ambito nazionale per richiedere l'adeguamento dell'ambito geografico di un'autorizzazione al fine di escludere parte o tutto il territorio nazionale dalla coltivazione di un Ogm o per vietare d'urgenza tale coltivazione qualora sussistano ragioni di politica ambientale, di pianificazione urbana e territoriale, di uso del suolo e di impatto socio-economico; la Commissione europea, con decisione del 3 marzo 2016, prendendo atto della richiesta di esclusione presentata dall'Italia, ha vietato nel territorio italiano la coltivazione dei prodotti a base di granoturco MON810; negli anni passati, prima che la normativa europea e nazionale fosse modificata nel senso sopra prospettato, alcuni agricoltori hanno tentato di seminare colture Ogm. In particolare, in Friuli Venezia Giulia, il signor Giorgio Fidenato ha seminato mais MON810. L'Autorità controllante, in base al decreto interministeriale 12 luglio 2013, ha disposto la distruzione delle piantagioni e ha sanzionato il relativo comportamento. La legittimità dell'intervento da parte delle Autorità italiane è stata contestata in sede europea; il 13 settembre 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, in base alla normativa europea vigente al momento della commissione dell'illecito, né la Commissione né gli Stati membri avevano la facoltà di adottare misure di emergenza (in questo caso il divieto della coltivazione di mais MON 810), non essendo stato accertato che quel prodotto geneticamente modificato potesse concretamente comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente; la sentenza della Corte di giustizia interessa fatti accaduti prima delle modifiche intervenute con l'approvazione della direttiva (UE) 2015/412 e che, al momento, nessuna coltivazione di Mais MON 810 può ritenersi legittima avendo l'Italia chiesto ed ottenuto di essere esclusa dall'ambito di coltivazione dell'Ogm; si ritiene, comunque, assolutamente necessario evitare il ripetersi di episodi, anche a solo scopo dimostrativo, simili a quelli verificatisi nel passato con il caso Fidenato, considerato che ogni atto in tal senso rischierebbe di contaminare le coltivazioni convenzionali e biologiche; sulla base di recenti informazioni pubblicate dagli organi di stampa si è appreso della semina e della prossima raccolta di mais GM MON 810 da parte del medesimo agricoltore –: quale sia il quadro aggiornato in materia a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e se il Ministro interrogato non ritenga di attivarsi affinché, anche attraverso l'ausilio dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del suddetto Ministero, sia impedito preventivamente qualsiasi ulteriore tentativo di semina del mais OGM 810 nel territorio italiano. (5-00031)