Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00093 presentata da TRANO RAFFAELE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/07/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00093 presentato da TRANO Raffaele testo di Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21 TRANO , RUOCCO , APRILE , CABRAS , CANCELLERI , CASO , CURRÒ , GIULIODORI , GRIMALDI , MANIERO , MARTINCIGLIO , MIGLIORINO , RADUZZI , RUGGIERO , ZANICHELLI e ZENNARO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva europea 2013/36 «CRD IV» recante la disciplina sull’«Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento», stabilisce i casi di esenzione dal rispetto della direttiva medesima. L'Italia ha optato per esentare esclusivamente Cassa depositi e prestiti, mentre altri Stati europei hanno optato per un novero più ampio di esenzioni. In particolar modo, l'Estonia ha esentato le « hoiu-laenuuhistud » in quanto imprese cooperative, l'Irlanda le « credit union » e le « friendly societies », la Lettonia le « krajaizdevu sabiedribas », in quanto imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci, la Lituania le « kredito unijos », il Regno Unito le « credit unions » e le « municipal banks ». Tali tipologie di società sono subordinate alle disposizioni prudenziali previste nelle rispettive normative di vigilanza nazionale e sono soggetti alla vigilanza prudenziale delle autorità nazionali; le «sparkasse » e « landesbank » tedesche sono regolarmente soggette alla disciplina armonizzata della direttiva «CRD IV», ma alcune deroghe sono previste per l'applicazione del regolamento (UE) 2067/2016 IFRS9; infatti, il medesimo si applica obbligatoriamente ai bilanci consolidati delle « sparkasse » e « landesbank » i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre per le società non quotate è prevista la sola facoltà (e non l'obbligo) di predisporre i bilanci consolidati in conformità ai princìpi Ias/Ifrs essendo stata esercitata tale opzione dal legislatore tedesco; è invece esclusa l'applicazione di tali princìpi ai bilanci individuali delle « sparkasse » e delle « landesbank » a prescindere dalla quotazione dei relativi titoli; la ratio di tali deroghe si riscontra nella necessità di adeguare la disciplina in materia di vigilanza e requisiti prudenziali alle peculiarità di specifici istituti di credito maggiormente radicati nel territorio e preposti alla erogazione del credito nell'ambito del sistema della cooperazione, circostanze ed esigenze – quest'ultime – riscontrabili anche nel sistema del credito cooperativo italiano (banche di credito cooperativo) –: al fine di predisporre un corpus normativo in materia di «vigilanza e requisiti prudenziali» maggiormente coerente con le peculiarità del sistema del credito cooperativo, se sia opportuno, al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro, assumere iniziative per prevedere specifiche deroghe alla disciplina sancita dalla direttiva «CRD IV» e dal regolamento Ifrs9 contribuendo in tal modo anche sul piano prettamente normativo al consolidamento della stabilità sistemica delle banche di credito cooperativo. (5-00093)