Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00020 presentata da BENAMATI GIANLUCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 04/07/2018

Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00020 presentato da BENAMATI Gianluca testo di Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21 La X Commissione, premesso che: nelle bollette dell'energia elettrica, oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, sono presenti altre componenti tariffarie, gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il cui gettito – di natura parafiscale – è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico; la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, e la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Arera (Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente), ai sensi della legge istitutiva, la legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni; al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e alle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (Gse) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili; l'Autorità ha stabilito altresì che su ciascun soggetto coinvolto nella filiera gravi l'eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte del rapporto contrattuale, essendo obbligato a versare gli oneri generali, indipendentemente dal loro effettivo incasso; per omogeneizzare le garanzie contrattuali e le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, alla luce della loro pluralità, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema; alcuni venditori (Gala S.p.A., Green Network S.p.A., Esperia S.p.A.) e una loro associazione (Aiget), hanno contestato tale uniformato sistema di garanzie, e in particolare la parte relativa alla riscossione degli oneri generali, rivolgendosi al giudice amministrativo; la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l'Autorità non ha titolo per imporre tale sistema di garanzie alle imprese di vendita, poiché il cliente finale è l'unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema e il rischio di mancato incasso da parte dei clienti finali non è in capo ai venditori (si veda al proposito: Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, Sezione II, sent. 237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 5619/2017 e 5620/2017); a seguito di tali pronunce, che hanno annullato le precedenti deliberazioni, l'Autorità è nuovamente intervenuta in tema confermando, con la deliberazione 50/2018/R/EEL, l'attuale sistema in base al quale sia i venditori che i distributori continuano a essere obbligati a versare interamente gli oneri generali fatturati, indipendentemente dall'effettivo incasso dei medesimi, ma al contempo introducendo uno specifico meccanismo di reintegrazione, successiva e previa verifica, degli oneri generali di sistema versati ma non riscossi e non recuperabili da parte dei distributori, che abbiano risolto per inadempimento il contratto di trasporto stipulato con i venditori; successivamente, con il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL, l'Autorità ha definito i propri orientamenti in merito al meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, anche nei confronti dei venditori che risultino aver regolarmente versato ai distributori e non riscosso dai clienti finali; anche questi due provvedimenti dell'Autorità sono stati recentemente impugnati davanti al giudice amministrativo da parte delle associazioni per la difesa dei consumatori; tale sistema di socializzazione degli oneri, mirante a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti (bassa tensione, media tensione, alta e altissima tensione); l'impatto della socializzazione degli oneri non pagati dai clienti morosi sulle bollette elettriche dei clienti domestici, secondo le prime valutazioni fornite dalla stessa Autorità, e riferite al solo meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL (si veda la nota del 27 febbraio 2018), sarebbe pari a circa 2 euro annui, stimando la quota di oneri non riscossi a circa il 2 per cento dell'ammontare complessivo degli oneri generali di sistema, attualmente pari a circa 14 miliardi di euro; al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali; il Consiglio di Stato ha espresso parere il 7 giugno 2018 sullo schema di decreto predisposto dal Ministro dello sviluppo economico pro tempore con cui sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nel citato Elenco; tuttavia, ad oggi, esso non risulta essere pubblicato, impegna il Governo a: a definire opportune iniziative normative d'urgenza volte a definire un sistema efficace di garanzia e tutela dei clienti finali sugli oneri generali di sistema e di recupero degli oneri non riscossi, anche potenziando gli strumenti sanzionatori e di controllo sui comportamenti opportunistici, al fine di evitare il riversamento diretto degli oneri generali a carico dei clienti finali, e in particolare di quelli domestici. (7-00020) « Benamati , Moretto , Bonomo , Mor , Nardi , Noja ».