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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00138 presentata da TABACCI BRUNO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO) in data 11/07/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00138 presentato da TABACCI Bruno testo di Mercoledì 11 luglio 2018, seduta n. 24 TABACCI e SCHULLIAN . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: con l'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è stato introdotto un regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari emessi entro il 31 dicembre 2016 nell'ambito delle vendite giudiziarie; il comma 1 prevedeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna e a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni; ove non si fosse realizzata la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale erano dovute nella misura ordinaria e si applicava una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre gli interessi di mora; con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'operatività dell'agevolazione è stata estesa agli atti emessi entro il 30 giugno 2017 e il termine biennale per la rivendita degli immobili è stato portato a cinque anni –: se i soggetti esercenti attività d'impresa che abbiano acquistato un immobile nell'ambito di una vendita giudiziaria e usufruito delle agevolazioni fiscali di cui sopra, prima dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, debbano procedere alla rivendita dell'immobile entro il termine biennale originariamente previsto o se possano beneficiare del termine più favorevole di cinque anni per non decadere dalle agevolazioni fiscali godute. (5-00138)