Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00804/048 presentata da BERARDINI FABIO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 19/07/2018
Atto Camera Ordine del Giorno 9/00804/048 presentato da BERARDINI Fabio testo di Giovedì 19 luglio 2018, seduta n. 30 La Camera, premesso che: il provvedimento in esame è stato emanato dal Governo, a causa della sua necessità e urgenza, per dare delle risposte normative per il soddisfacimento immediato dei bisogni delle popolazioni colpite dal gravissimo sisma del 2016; l'articolo 1- septies fornisce una risposta immediata per la grave questione ereditata dal precedente esecutivo riguardante gli aiuti di Stato erogati per il sisma aquilano 2009 e ritenuti illegittimi dalla Commissione europea; ai sensi dell'articolo 108 TFUE gli aiuti di Stato devono essere notificati in via preventiva alla Commissione europea; con messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2012, protocollato dalla Commissione lo stesso giorno con il riferimento SA.35083 (2012/N), le autorità italiane hanno, invece, tardivamente notificato la misura d'aiuto che prevede riduzioni fiscali e contributive a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo. A tal proposito la Commissione aveva già chiesto informazioni mediante lettera del 19 giugno 2012 relativa alla misura SA.33083 (2012/NN); nella notifica le autorità italiane sostengono che la compatibilità della misura debba essere valutata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) , del TFUE («aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali») oppure dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) , del TFUE («aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune [...] regioni economiche»), dato che il suo obiettivo è di compensare l'impatto macroeconomico in termini di riduzione del PIL a causa della calamità naturale. In particolare, le autorità italiane fanno riferimento a un significativo calo del PIL in Abruzzo tra il 2008 e il 2009; con lettera del 17 agosto 2012 la Commissione ha informato le autorità italiane del fatto che considerava la misura un presunto aiuto di Stato non notificato; nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che, per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) , dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale, né di aiuti che rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) . Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d) . L'Italia non ha messo in dubbio tali conclusioni nel quadro del procedimento formale. Nelle sue osservazioni lo Stato membro non ha né sostenuto che l'aiuto potesse rientrare nelle deroghe di cui agli articoli 107, paragrafo 3, lettere a) o c) , del TFUE, né fornito informazioni di qualsiasi tipo che potessero consentire alla Commissione di valutare la compatibilità dei regimi in esame alla luce di tali deroghe nel corso del procedimento d'indagine formale. L'Italia ha invece sostenuto che l'aiuto era inteso ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, implicando pertanto che dovrebbero essere valutati sulla base della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) , del TFUE. Ciò fatta salva la possibilità che aiuti individuali concessi a norma dei regimi in questione possano essere dichiarati compatibili in seguito a un esame caso per caso o possano rientrare in un regolamento di esenzione adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.994/98 del Consiglio; a tale proposito la Commissione ha valutato se le calamità indicate dall'Italia rientrino nella definizione di «calamità naturali» a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) , del TFUE in base alle seguenti condizioni: a) deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale in esame; b) l'aiuto deve solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale e non comportare una sovracompensazione del danno subito dai beneficiari. Le stesse autorità italiane, così come afferma la Commissione europea all'interno della propria decisione, hanno indicato che sarà necessario condurre un'indagine precisa e dettagliata al fine di determinare, senza margine di errore, sia l'identità dei beneficiari dell'aiuto, sia l'importo di eventuali aiuti illegali ricevuti; con decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, dato che l'Italia non ha soddisfatto le precedenti condizioni, la Commissione europea, ha confermato l'illegittimità degli aiuti di Stato ed ha intimato il recupero coatto; la Commissione ritiene, tuttavia, che gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscano aiuti di Stato laddove vengano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel regolamento de minimis applicabile (regolamento UE n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 che stabilisce una soglia di 200.000 euro); la Commissione non ritiene applicabile la soglia di 500.000 euro del temporary framework , ai sensi della comunicazione 2009/C 16/01 del 22.1.2009, in quanto tale soglia è stata autorizzata solamente tra il 2008 ed il 31 dicembre 2011 mentre il 12 novembre 2011 l'Italia ha promulgato la legge di stabilità 2012 che sanciva la ripresa, a decorrere da gennaio 2012 della riscossione dei tributi e dei contributi sospesa e differita a seguito del sisma mediante il pagamento di 120 rate mensili, riducendo al contempo l'importo da versare al 40 per cento dell'ammontare originariamente dovuto; il Governo italiano, senza ulteriori resistenze, ha dato esecuzione alla decisione della Commissione europea con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a firma dall'ex Sottosegretario On.Avv. Maria Elena Boschi, nominando Commissario Straordinario la dott.ssa Margherita Maria Calabro, direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate; il Commissario Straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, ha già chiesto alle imprese coinvolte l'invio dei dati e delle informazioni concernenti gli aiuti di Stato oggetto della procedura di recupero; l'articolo 1- septies dell'odierno decreto in sede di conversione, approvato al Senato, ha concesso alle aziende ulteriori 60 giorni (180 in totale dalla comunicazione di avvio del procedimento) per l'invio della documentazione in attesa di ulteriori approfondimenti con la Commissione europea al fine di neutralizzare il recupero coatto delle somme erogate illegittimamente, impegna il Governo a proseguire l'interlocuzione con la Commissione Europea al fine di neutralizzare, laddove fosse ancora possibile, il procedimento di recupero coatto delle somme verso le aziende interessate, avviato dal precedente esecutivo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 14 novembre 2017. 9/804/ 48 . Berardini , Zennaro , Terzoni , Rachele Silvestri , Grippa , Parisse , Cataldi , Maurizio Cattoi , Emiliozzi , Giuliodori , Roberto Rossini , Baldino , Massimo Enrico Baroni , Bella , Carelli , Cubeddu , Daga , De Toma , Flati , Mariani , Ruocco , Salafia , Francesco Silvestri , Tuzi , Vignaroli , Ciprini , Gallinella , Colletti , Corneli , Del Grosso , Torto , Deiana , D'Ippolito , Federico , Ilaria Fontana , Licatini , Alberto Manca , Nanni , Ricciardi , Rospi , Traversi , Varrica , Vianello , Zolezzi , Gabriele Lorenzoni .