Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00333 presentata da DE LORENZO RINA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 03/08/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00333 presentato da DE LORENZO Rina testo di Venerdì 3 agosto 2018, seduta n. 38 DE LORENZO , AMITRANO , TRIPIEDI , VIZZINI , TUCCI , PALLINI , DAVIDE AIELLO , COSTANZO , INVIDIA , SEGNERI , SIRAGUSA , CUBEDDU , PERCONTI , GIANNONE e VILLANI . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto l'uso del registro elettronico a partire dall'anno scolastico 2012/2013; l'articolo 7, comma 31, del decreto-legge sopra richiamato stabilisce che: «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico». Il comma 27 dell'articolo 7 di tale decreto prevede che: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie»; il piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie non è stato ancora adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; l'adozione del registro elettronico non è obbligatoria e soltanto nell'ipotesi in cui il collegio dei docenti si esprima positivamente in favore della sua adozione, deliberandola, l'uso di tale registro diventa obbligatorio; costituisce condizione imprescindibile per l'utilizzazione del registro elettronico il fatto che gli istituti scolastici siano dotati di un'efficiente connessione wireless e di infrastrutture e strumenti informatici tali da consentire ai docenti di operare in classe; la dirigente scolastica della Sms «Quirino Maiorana» di Catania, Elvira Corrao ha irrogato delle sanzioni disciplinari nei confronti di docenti del suddetto istituto scolastico per la mancata compilazione del registro elettronico pur in mancanza di una delibera del collegio dei docenti sull'uso del registro elettronico. Dai verbali depositati dagli insegnanti si evince infatti che mai il collegio dei docenti di tale istituto scolastico abbia provveduto a deliberare sull'uso del registro elettronico, condizione quest'ultima necessaria ed imprescindibile per rendere obbligatorio l'utilizzo dello stesso registro nei confronti degli insegnanti di tutto l'istituto scolastico e che la stessa dirigente non abbia predisposto gli strumenti informatici indispensabili per la compilazione di tale registro; in relazione al registro elettronico, tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a una simile dotazione avrebbero dovuto necessariamente richiedere il parere consultivo del Garante per la protezione dei dati personali per accertare se la normativa in materia di privacy sia stata o meno rispettata; a quanto consta agli interroganti la dirigente scolastica dell'istituto «Quirino Maiorana», Elvira Corrao, ha irrogato più sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso docente per un medesimo fatto giuridico ovvero per la mancata compilazione del registro elettronico, a giudizio degli interroganti violando il fondamentale e superiore principio del ne bis in idem in virtù del quale uno stesso soggetto non può essere punito più volte per un medesimo fatto giuridico. La dirigente ha reiterato infatti l'esercizio del potere punitivo in relazione ad un fatto già contestato e sanzionato: secondo gli interroganti si è di fronte violazione di legge (in quanto la legge non ha qualificato come obbligatorio l'uso del registro elettronico), anche di eccesso di potere ovvero di cattivo uso del potere amministrativo. Il principio generale del « ne bis in idem » si pone a garanzia del giusto processo e la sua inosservanza determina una violazione dei diritti individuali dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione e del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. Nel caso di specie, ad avviso degli interroganti, non sussisterebbe un valido esercizio del potere disciplinare, ma al contrario un esercizio illegittimo di tale potere, considerato che l'infrazione contestata al docente attiene al mancato utilizzo del registro elettronico, utilizzo non deliberato dal collegio dei docenti e non ancora obbligatorio per legge –: se sia corretto o meno l'operato posto in essere dalla dirigente; quali iniziative abbia intrapreso in merito l'ufficio scolastico regionale della Sicilia consultato per dirimere la questione; in che modo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stia provvedendo a predisporre il piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità di docenti, personale, studenti e famiglie, espressamente previsto e disciplinato dall'articolo 7, comma 27, del decreto-legge n. 95 del 2012, piano necessario e indispensabile anche al fine di superare tutte le problematiche verificatesi in ambito scolastico in materia di utilizzo del registro elettronico. (5-00333)