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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00331 presentata da PICCOLI NARDELLI FLAVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/08/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00331 presentato da PICCOLI NARDELLI Flavia testo di Venerdì 3 agosto 2018, seduta n. 38 PICCOLI NARDELLI e MELILLI . — Al Ministro per i beni e le attività culturali . — Per sapere – premesso che: il 3 marzo 2015, senza alcun preavviso, pure obbligatorio, veniva installata nel comune di Sutri, presso il centro abitato di Borgo di Pian Porciano, un ripetitore di telefonia mobile Vodafone alto 33,00 metri in pregio alle indicazioni della legge quadro n. 36 del 2001; il posizionamento della torre appare, inoltre, visibile dal Belvedere della Villa Savorelli e dalla Necropoli rupestre, con un danno di immagine per il comune di Sutri, il cui Belvedere risulta tra le principali attrazioni turistiche del paese; il comune di Sutri, in seguito agli esposti dei cittadini, disponeva la sospensione dei lavori, poi successivamente revocata con un atto con il quale si autorizzava il completamento dell'opera; gli abitanti della zona presentavano, tra l'altro, ricorso all'ufficio vigilanza urbanistica della regione e al Tar; la zona in questione, costituita ad hoc dalla regione, in sede di approvazione regionale del piano regolatore generale comunale, e denominata «sottozona A3, agricola archeologica paesistica» sulla base di indicazioni cartografiche della sovrintendenza dell'Etruria, prevede il divieto di installazione di attrezzature non finalizzate all'attività agricola; nel dicembre 2015 veniva richiesto l'intervento di personale preposto; a tale richiesta non è mai seguita risposta; il 17 febbraio 2016 il Tar, emetteva una prima ordinanza in sede cautelare, nella quale si prefigurava anche la possibilità di dare altra collocazione all'impianto; tale ordinanza veniva inoltrata alle Soprintendenze interessate con una nota di sollecito alla emissione del prescritto parere, nel rispetto delle norme sulla «tutela delle bellezze panoramiche e così pure di quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico»; la regione Lazio inviava una comunicazione al comune di Sutri, nella quale sollevava numerosi rilievi circa l'opportunità dell'installazione dell'antenna. La formazione del cosiddetto «silenzio assenso» «doveva essere attestata dalla sussistenza dei requisiti di legge oltre che, per la natura igienico sanitaria, anche dalla conformità delle disciplina urbanistica». «Risulta (..) che l'impianto è collocato su area posta su cono di visuale dell'Anfiteatro ubicato nella limitrofa zona archeologica. Tale rilevante porzione di territorio risulta in passato essere stata comunque tenuta nella debita considerazione dalla amministrazione la quale, nell'intento di confermare la vocazione agricola del territorio, ed al fine di tutelarne gli aspetti di conservazione ne ha previsto la specifica con la sottozona E3-Agricola Archeologica paesaggistica nel PRG approvato con D.G.R. n. 2596/10983. La lettura della specifica normativa di PORG cui vanno sottoposti gli interventi edilizi realizzabili in tale aeree, tende ad escludere la conformità dell'antenna telefonica nell'area». La destinazione urbanistica non avrebbe consentito l'installazione e pertanto si chiede di riesaminare le procedure adottate per la installazione; l'8 giugno 2016 veniva emessa ordinanza cautelare del Tar del Lazio, seguita da quella del Consiglio di Stato; il 6 marzo 2017 veniva emessa sentenza del Tar del Lazio con la quale si disponeva l'annullamento dell'atto del comune di Sutri che autorizzava il completamento dell'opera; il 5 dicembre 2017, a quanto consta agli interroganti, gli interessati inviavano nuovo esposto alla Soprintendenza che rispondeva in data 7 dicembre 2017 con lettera indirizzata agli interessati medesimi, alla regione Lazio e allo stesso comune di Sutri, sottolineando che considerata la visibilità dell'antenna dai principali beni culturali di Sutri, il comune se lo avesse ritenuto opportuno, o il Ministero, se fosse stato informato, avrebbero potuto attivare la procedura prevista dall'articolo 152 del codice dei beni culturali; la sentenza del Tar del 6 marzo 2017, veniva ribaltata dal Consiglio di Stato in sede di appello –: se non intenda intervenire – per quanto di competenza – in considerazione dell'evidente impatto sulla zona archeologica interessata ai sensi dell'articolo 152 del codice dei beni culturali. (5-00331)