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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00438 presentata da EPIFANI ETTORE GUGLIELMO (LIBERI E UGUALI) in data 13/09/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00438 presentato da EPIFANI Ettore Guglielmo testo di Giovedì 13 settembre 2018, seduta n. 44 EPIFANI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 », prevede, all'articolo 4, in materia di durata massima complessiva, che: «Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile»; sono intervenute successivamente delle modifiche che hanno disposto delle deroghe a tali previsioni. Da ultimo, in sede di esame dell'A.C. 1117-A recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative » è stato introdotto un nuovo articolo che prevede l'estensione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori in aree di crisi. Nelle specifico si stabilisce che per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- bis , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99; come evidenziato anche da organi di stampa in questi giorni, dal 23 settembre 2018 molte aziende potrebbero perdere gli ammortizzatori sociali, introdotti con i precedenti interventi legislativi e, dal giorno successivo, subentrerà un serio problema legato al contenimento del costo del lavoro nel caso di esuberi temporanei –: quante siano le aziende interessate e il numero dei lavoratori coinvolti, considerato il termine previsto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali. (5-00438)