Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00099 presentata da BALDELLI SIMONE (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 18/09/2018
Atto Camera Interpellanza 2-00099 presentato da BALDELLI Simone testo presentato Martedì 18 settembre 2018 modificato Mercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , per sapere – premesso che: il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario prevede, all'articolo 18 («Assistenza»), paragrafo 1, che: «1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile»; l'articolo 32 («Sanzioni») del regolamento (CE) n. 1371/2007 dispone che «Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro il 3 giugno 2010 e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito»; al riguardo, è stato approvato il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario» che, da un lato, individua l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007, dall'altro, non prevede alcuna sanzione nei confronti del gestore della stazione per la violazione dell'articolo 18 («Assistenza»), paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, limitandosi, all'articolo 15 («Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore»), a prevederla a carico dell'impresa ferroviaria; la lacuna normativa, oltre a rappresentare una violazione dell'articolo 32 («Sanzioni») del regolamento (CE) n. 1371/2007 secondo cui «Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento», non consente all'Autorità di regolazione dei trasporti di sanzionare i casi di violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, («Assistenza») del regolamento (CE) n. 1371/2007 effettuati dal gestore della stazione –: se il Governo sia a conoscenza delle criticità riportate in premessa, lesive dei passeggeri del settore ferroviario, e quali iniziative intenda adottare al fine di colmare la suddetta lacuna normativa all'interno del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; (2-00099) « Baldelli , Zanella , Mulè , Bergamini , Pentangelo , Germanà , Sozzani , Rosso ».