Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00529 presentata da STUMPO NICOLA (LIBERI E UGUALI) in data 25/09/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00529 presentato da STUMPO Nicola testo di Martedì 25 settembre 2018, seduta n. 49 STUMPO e FASSINA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 venne approvato l'atto unico costituito da convenzione per la gestione totale fino al 30 giugno 2044 del sistema aeroportuale di Fiumicino (Titolo I) e contratto di programma in deroga (Titolo II), tra Enac ed Aeroporti di Roma; nella convenzione era previsto un meccanismo tariffario in deroga a quello sino allora esistente (delibera Cipe n. 38 del 15 giugno 2007), finalizzato a incentivare l'apporto di capitali privati per l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali, ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009; requisito essenziale del decreto-legge n. 78 del 2009, come recita letteralmente l'articolo 17, comma 34- bis , convertito dalla legge n. 102 del 2009, è che «gli investimenti si fondino su capitali di mercato del gestore»; in realtà le risorse sono arrivate dall'innalzamento delle tariffe sui biglietti dei passeggeri, in virtù della deroga concessa ai sensi della legge n. 102 del 2009; l'innalzamento in deroga delle tariffe è stato anche finalizzato a realizzare enormi rendite; infatti, dall'analisi dei bilanci di Aeroporti di Roma, e in particolare dell'allegato 3, dell'atto unico sopra citato, negli anni dal 2013 al 2017, si rileva che: la differenza tra flussi di cassa da attività operative e quelli per investimenti infrastrutturali è stata complessivamente pari a 346 milioni di euro, con margine lordo pari mediamente al 60 per cento; i dividendi complessivamente distribuiti sono stati pari a 720 milioni di euro, ovvero, circa il 90 per cento degli utili, risultando superiori a quelli già preventivati nel piano economico e finanziario; inoltre, a giudizio degli interroganti, sussiste un evidente conflitto di interesse dei Benetton, contemporaneamente proprietari di Aeroporti di Roma e dei terreni interessati dal progetto di raddoppio dell'aeroporto, che gli interroganti giudicano inutile; l'autorizzazione al progetto di raddoppio dell'aeroporto è avvenuta in presenza di vincoli precisi e stringenti per la presenza della Riserva naturale del litorale romano e senza che fosse completata la procedura di VIA/VAS; il ruolo di vigilanza sulla esecuzione del contratto in atto, con riferimento alle tariffe, è stato assegnato ad Enac e non ad un soggetto terzo e indipendente come l'Autorità di regolazione dei trasporti, circostanza, questa, che starebbe sottoponendo l'Italia a rischio di una procedura di infrazione europea; appaiono, irragionevoli e onerosissime le clausole di indennizzo del concessionario nel caso di mancata attuazione del contratto di programma, finalizzato all'ampliamento dell'aeroporto, a detta degli interroganti, al limite del danno erariale –: come si concili con l'articolo 17, comma 34- bis, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, il livello delle tariffe applicato da Aeroporti di Roma e se sia in previsione una iniziativa volta alla revisione dell'atto unico recante convenzione-contratto di programma stipulato in data 25 ottobre 2012 tra l'Enac e Aeroporti di Roma Spa, o, in subordine, una iniziativa volta a rilevare l'inadempienza contrattuale da parte di Aeroporti di Roma. (5-00529)