Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00549 presentata da BARELLI PAOLO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 26/09/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00549 presentato da BARELLI Paolo testo di Mercoledì 26 settembre 2018, seduta n. 50 BARELLI e PORCHIETTO . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: con delibera 23 novembre 2017, 783/2017/R/COM, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha stabilito per tutti i clienti finali, domestici e non domestici, di luce e gas, che il recesso per cambio fornitore venga inviato unicamente dal fornitore subentrante a quello uscente, tramite il Sistema informativo integrato (SII). Sostanzialmente si prevede un mandato a recedere fornito dal cliente in sede di sottoscrizione di un nuovo contratto, connettendo l'esercizio del recesso alla presenza di un soggetto scelto dal cliente, in grado di garantire una fornitura; tale delibera si conforma alla realtà dei piccoli consumatori (utenti in bassa tensione o che consumano meno di 200.000 Smc/anno di gas), che hanno la possibilità di un preavviso di soli 30 giorni per il cambio fornitore; viceversa, per i clienti elettrici in media e alta tensione, o con consumi di gas superiori ai 200.000 smc/anno, (in sostanza: per le imprese) che hanno contratti a tempo indeterminato, si prevedono clausole lasciate liberamente alla contrattazione delle parti e termini di preavviso di recesso mediamente molto lunghi (dai 12 ai 24 mesi); tale meccanismo appare lesivo dei loro diritti e interessi; non è pensabile che 12 mesi prima, in un mercato che negli ultimi anni è stato «scosso» da forti oscillazioni di prezzo, l'azienda debba aver necessariamente scelto il fornitore subentrante e sia costretta a passare tramite questo e il SII, pena la non possibilità di disdire il contratto sottoscritto. Anche da un punto di vista legale questa limitazione è discutibile, in quanto andrebbe ad esautorare il potere negoziale di contrarre e rescindere contratti; in sede di consultazione preparatoria alla delibera alcuni soggetti partecipanti hanno segnalato che tale previsione potrebbe non rispondere pienamente alla volontà ultima del cliente, la cui realizzazione è tutelata dalla regolazione e da Arera; alcuni fornitori, contestando che la procedura di recesso non è stata eseguita seguendo la delibera n. 783 del 2017, già oggi ritengono il recesso ricevuto direttamente dal cliente non valido. Nei nuovi contratti questa modalità obbligata di recesso è inserita come clausola –: se il Governo non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, volte alla revisione complessiva della disciplina del recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas, al fine di tutelare la libertà contrattuale delle imprese in relazione a quanto segnalato in premessa, nel pieno rispetto delle esigenze degli utenti. (5-00549)