Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00658 presentata da GRIMALDI NICOLA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/10/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00658 presentato da GRIMALDI Nicola testo di Venerdì 5 ottobre 2018, seduta n. 57 GRIMALDI , RUOCCO , TRANO , APRILE , CABRAS , CANCELLERI , CASO , CURRÒ , GIULIODORI , MANIERO , MARTINCIGLIO , MIGLIORINO , RADUZZI , RUGGIERO , ZANICHELLI e ZENNARO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 reca disposizioni volte a limitare l'uso del contante. In particolar modo, al comma 5 si prevede che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro debbano prevedere la clausola di non trasferibilità. La violazione di tale previsione, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3 mila euro a 50 mila euro; la clausola di non trasferibilità è strumentale ad una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. In seguito a diverse segnalazioni pervenute agli interroganti si rileva che molti cittadini, per meri errori formali, abbiano utilizzato assegni per valori superiori o uguali a mille euro per trasferire le proprie disponibilità tra diversi conti correnti a loro intestati ovvero per effettuare operazioni di pagamento nei confronti di uno specifico beneficiario che ha provveduto direttamente all'incasso senza ulteriori girate (in entrambe le circostanze trattasi del cosiddetto beneficiario originario). In entrambi i casi citati si evidenzia che la normativa antiriciclaggio risulti essere pienamente applicata in quanto l'assenza di ulteriori girate rispetto al beneficiario originario consente di individuare in modo preciso sia il debitore effettivo che il creditore (beneficiario) effettivo; in relazione alle motivazioni esposte sarebbe opportuno valutare la possibilità di escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità siano portati all'incasso dal beneficiario originario in totale assenza di ulteriori girate –: se reputi opportuno assumere iniziative di competenza volte ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità siano portati all'incasso dal beneficiario originario – in entrambe le ipotesi richiamate in premessa – in totale assenza di ulteriori girate e se, conseguentemente, reputi opportuno assumere iniziative di competenza volte a revocare o annullare le sanzioni applicate ai cittadini che abbiano emesso assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità e portati all'incasso dal beneficiario originario – in entrambe le ipotesi richiamate in premessa – in totale assenza di ulteriori girate. (5-00658)