Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01310 presentata da BIGNAMI GALEAZZO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 08/10/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01310 presentato da BIGNAMI Galeazzo testo di Lunedì 8 ottobre 2018, seduta n. 58 BIGNAMI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: il decreto semplificazioni del 2014 (decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014) in tema di verifica della permanenza delle condizioni sanitarie ha garantito al soggetto in possesso di un verbale (invalidità civile, handicap o disabilità) con rivedibilità il diritto alla conservazione di tutti i benefici, prestazioni o agevolazioni fino al compimento dell'iter sanitario di revisione da parte dell'INPS; in altri termini, il verbale mantiene la sua piena efficacia giuridica oltre l'eventuale data di revisione prefissata in sede di primo o successivo accertamento e sino al momento della visita di conferma; è l'INPS che deve effettuare la verifica delle condizioni medico-legali. L'Ente è tenuto a chiamare a visita i soggetti titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità o sordità soggette a scadenza (come avveniva in precedenza), ma anche i soggetti titolari di benefici non economici derivanti da invalidità civile, handicap o disabilità; conseguentemente, la commissione dell'Inps può: non confermare il precedente verbale se riscontra un miglioramento dello stato invalidante e ciò comporterà la perdita dei benefici economici ed assistenziali, ma solo dalla data dell'accertamento; confermare il precedente verbale e, in tal caso, non ci saranno modifiche nei benefici cui il disabile ha diritto; riscontrare un aggravamento dello stato invalidante; in questo caso l'INPS riconoscerà d'ufficio, previa verifica dei requisiti socio-amministrativi, le nuove prestazioni derivanti dalla maggiore percentuale di invalidità, a partire dalla data di accertamento; tuttavia, presso l'Inps di Bologna, secondo le segnalazioni ricevute, si sarebbero verificate situazioni nelle quali l'ente medesimo avrebbe inviato la lettera di revisione della visita di invalidità ad indirizzi di domicilio errati, malgrado i soggetti interessati avessero inviato all'ente il modulo di comunicazione del cambio di indirizzo di residenza; conseguentemente, le famiglie interessate dal disguido burocratico, avrebbero inviato una mail all'Inps comunicando nuovamente il nuovo domicilio e chiedendo di fissare una nuova data per effettuare la visita di revisione dell'invalidità; stante quanto emergerebbe dalle segnalazioni, l'Inps avrebbe riferito che, non essendosi il soggetto interessato presentato alla visita in questione, la prestazione economica di invalidità era venuta a cadere; tale situazione paradossale avrebbe comportato ovviamente gravi disagi ai cittadini coinvolti. Oltre alla perdita del trattamento economico di invalidità e alla scadenza del certificato di invalidità, l'ufficio di collocamento mirato non può più collocare la persona affetta da disabilità in occupazioni lavorative riservate alle categorie protette –: se i fatti esposti trovino conferma; se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di verificare le modalità procedurali che, presso l'ufficio Inps di Bologna, hanno creato i disservizi di cui in premessa; quali iniziative intenda assumere onde evitare che tali disguidi possano ripetersi in futuro; se, ed entro quali termini, si intendano apportare modifiche alle modalità di comunicazione da parte dell'Inps della visita di revisione dell'invalidità, valutando, per esempio, la possibilità di inviare una mail ai familiari oppure un messaggio tramite la telefonia mobile. (4-01310)