Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01362 presentata da BIGNAMI GALEAZZO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 12/10/2018
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01362 presentato da BIGNAMI Galeazzo testo di Venerdì 12 ottobre 2018, seduta n. 62 BIGNAMI . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha posto in essere modifiche all'assetto organizzativo, strutturale e nelle procedure di reclutamento del personale docenti; la legge cosiddetta della «Buona Scuola» tra le altre cose, ha previsto, tra l'altro, l'introduzione della figura del docente di potenziamento; l'organico di potenziamento dovrebbe essere impiegato per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il miglioramento della scuola definito nel Piano di miglioramento (Pdm) e sulla base del Rapporto di autovalutazione (Rav): in base al Rav, vengono evidenziati i punti deboli di ogni singola istituzione scolastica e quindi ogni istituto valuta quali aspetti migliorare, di quanto e come farlo, definendo un Piano di miglioramento (Pdm); il comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra gli ambiti territoriali – spesso a prescindere dalle richieste dei presìdi stessi; sono pervenute segnalazioni riguardanti improprie modalità di utilizzo dei docenti individuati su posti di potenziamento dell'organico dell'autonomia nella regione Emilia-Romagna. Il fatto è stato rilevato anche a livello pubblico su siti specializzati (fonte: http://www.orizzontescuola.it ); dalle segnalazioni pervenute, tali docenti verrebbero impiegati nelle continue sostituzioni per le supplenze brevi oppure per insegnare discipline verso le quali non hanno preparazione e, pertanto, si tratterebbe di una compromissione della loro dimensione professionale; pertanto, sussisterebbero criticità e ambiguità per quanto riguarda l'impiego della figura dell'insegnante di potenziamento; l'introduzione della nuova figura professionale degli insegnanti di potenziamento mirava a dotare le scuole di una nuova risorsa, oltre che a creare nuovi posti per colmare il problema delle supplenze. Tuttavia, gli obbiettivi, almeno finora, non sembrerebbero essere stati raggiunti; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe avviare una serie di controlli sulle modalità di impiego degli insegnanti di potenziamento e sarebbe opportuno, ad avviso dell'interrogante, valutare modifiche normative alla legge sopra richiamata al fine di fare chiarezza sul ruolo che possono effettivamente ricoprire gli insegnanti medesimi –: se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione esposta; se intenda avviare verifiche rispetto all'impiego degli insegnanti di potenziamento nella regione Emilia-Romagna, onde assicurare che l'impiego degli insegnanti medesimi avvenga in modo conforme alla normativa vigente; se intenda assumere iniziative volte ad apportare modifiche normative alla disciplina in materia al fine di chiarire definitivamente quale sia il ruolo effettivo dell'insegnante di potenziamento; se, nell'anno scolastico 2017/2018, siano state ravvisate situazioni nelle quali gli insegnanti di potenziamento siano stati utilizzati in mansioni didattiche non attinenti a quanto indicato dalla normativa; se ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di consentire l'impiego dei docenti di potenziamento solamente per le classi di concorso già presenti all'interno dell'istituto scolastico di riferimento. (4-01362)