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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00752 presentata da ANNIBALI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 17/10/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00752 presentato da ANNIBALI Lucia testo di Mercoledì 17 ottobre 2018, seduta n. 65 ANNIBALI . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: il 10 ottobre 2018, Terres des Hommes ha presentato il dossier Indifesa, «La condizione delle bambine e le ragazze nel mondo 2018», dal quale emerge che il reato che miete il maggior numero di vittime tra i minori è il maltrattamento in famiglia: 1.723 casi nel 2017. È alto anche il numero di bambini vittime della «violazione degli obblighi di assistenza familiare»: 1.005 i casi, in aumento del 5 per cento rispetto al 2016; il 9 maggio 2018, il Consiglio superiore della magistratura ha adottato una risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica e al punto 7.6 si delineano «buone prassi nei rapporti tra procure ordinarie, uffici minorili e giudici civili»; al punto di cui sopra si legge che: «La centralità del tema della tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, ancor più se domestica, ancor più se minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, rende ineludibile l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile»; nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita nella legislatura XVII, e approvata il 6 febbraio 2018, al capitolo 10.3, si legge che: «Un tema emerso prepotentemente nello svolgimento dei lavori della Commissione è quello afferente ai problematici rapporti tra i vari contesti giurisdizionali in relazione a vicende personali e familiari connesse, specie se afferenti a dinamiche di maltrattamento, direttamente subite o assistite». La «Questione ancora più grave è invece quella afferente al rapporto tra il procedimento penale iscritto per reati in tema di violenza di genere e procedimenti civili per separazione e divorzio, nell'ambito dei quali sia necessario assumere determinazioni in punto di figli minori». Si è rilevato «con una certa evidenza che le determinazioni afferenti all'affido dei minori risultano molto spesso del tutto disancorate dagli elementi acquisiti in sede penale, persino in presenza di soluzioni cautelari a carico del soggetto ritenuto maltrattante-persecutore; quasi che il diritto alla bi-genitorialità, indiscutibile e di alto valore nelle situazioni\fisiologiche, potesse o dovesse trovare applicazione del tutto prescindendo dalla qualità dell'apporto genitoriale o addirittura svalutando i pregressi agiti violenti di uno dei genitori». Invita alla «rigorosa applicazione all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul» e suggerisce di «valutare l'opportunità di introdurre disposizioni normative che impongano la trasmissione degli atti tra una autorità e l'altra, ove siano cessate le esigenze di segretezza investigativa, ed occorre altresì prevedere obblighi motivazionali aggravati in sede civile, nel senso di richiedere al giudice di motivare le ragioni per le quali, pur in presenza di elementi penalmente rilevanti a carico di un genitore, non abbia ritenuto di tenerne conto nell'assumere le proprie determinazioni in tema di affido dei minori. In tale prospettiva, sarebbe altresì utile armonizzare, ove possibile, i rapporti tra giurisdizione penale e civile nelle materie di interesse, eventualmente sollecitando la formalizzazione di intese sulla base di principi condivisi; così come sarebbe indubbiamente connotata da utilità l'organizzazione di attività formative congiunte in ambito civile e penale da parte della Scuola Superiore della Magistratura» –: quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di attuare una efficace protezione delle donne e dei loro figli e di vietare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica. (5-00752)