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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00769 presentata da PALMIERI ANTONIO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 18/10/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00769 presentato da PALMIERI Antonio testo di Giovedì 18 ottobre 2018, seduta n. 66 PALMIERI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: con la definizione « secondary ticketing » si suole indicare un mercato di vendita di biglietti per eventi di vario genere parallelo a quello autorizzato particolarmente sviluppato su internet ; sui siti del « secondary ticketing » vengono messi in vendita biglietti non autorizzati e maggiorati rispetto al prezzo ufficiale alimentando un vero e proprio mercato parallelo scorretto per gli esercenti e oneroso per i consumatori; la legge di bilancio 2017 ha inteso disciplinare il fenomeno del « secondary ticketing » stabilendo, all'articolo 1, comma 545, che è sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari dei sistemi per la loro emissione; il medesimo comma specifica che «Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali»; i concetti di «occasionalità» e «assenza di finalità commerciali», così come espressi nel comma, rivestono, a giudizio dell'interrogante, un'importanza fondamentale per poter discernere tra la libera iniziativa del privato cittadino nel rivendere, qualora impossibilitato a partecipare ad un evento, il proprio titolo di accesso e le modalità di rivendita che si presentano come una distorsione del mercato, connotata da aspetti di scorrettezza commerciale e di illiceità penale, come nel caso del fenomeno del bagarinaggio; la Commissione cultura della Camera nella passata legislatura ha affrontato il tema con un'apposita indagine conoscitiva, rilevando nel documento conclusivo approvato il 26 settembre 2017 l'oggettiva difficoltà di esercitare adeguate forme di controllo sulla modalità di rivendita dei biglietti, ovvero di verificare che questa sia effettuata senza maggiorazioni sul prezzo di emissione dei biglietti; l'articolo 67 del Tuir (redditi diversi), comma primo, lettera i) , e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 1° marzo 2004 forniscono una base interpretativa per il concetto di «occasionalità della vendita»; rimane determinante ai fini applicativi l'interpretazione del concetto di «assenza di finalità commerciale» –: considerato che, ad avviso dell'interrogante, l'assenza delle «finalità commerciali» sussiste solo in assenza di lucro e pertanto solo quando la cessione da parte del privato avviene al medesimo (o inferiore) importo del prezzo nominale del biglietto se il Governo abbia valutato o intenda valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a specificare e chiarire definitivamente la portata applicativa del concetto di «assenza di finalità commerciale» di cui al comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. (5-00769)