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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00187 presentata da GRIPPA CARMELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 26/11/2018

Atto Camera Interpellanza 2-00187 presentato da GRIPPA Carmela testo di Lunedì 26 novembre 2018, seduta n. 90 La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro per la famiglia e le disabilità , per sapere – premesso che: nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere approvata il 6 febbraio 2018 è stato affrontato il tema della violenza subita dalle donne con disabilità; i lavori della Commissione hanno rilevato che la donna con disabilità vive in una condizione ancora più difficile, poiché spesso, «questo ruolo non le viene neanche riconosciuto: non è un essere umano, non è una cittadina, bensì un essere senza diritti, priva di sesso, corpo, intelligenza, desideri, emozioni»; ciò nonostante, in questo contesto, sono comunque stati rilevati dei progressi grazie alla stipula della Convenzione sui diritti umani delle persone con disabilità (Cdpr), approvata il 25 agosto 2006 e adottata, in via definitiva, il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18; la Commissione, durante i lavori, si è avvalsa del contributo della dottoressa Bosisio Fazzi la quale ritiene che i documenti genere-neutrali ( gender neutral ) non danno luogo a un'adeguata attenzione alle donne, incluse quelle con disabilità. Inoltre le donne con disabilità oltre a sperimentare forme di discriminazione multipla devono affrontare il problema di una doppia «invisibilità»: come donne e come persone con disabilità. La dottoressa ritiene essenziale adottare in pieno il principio del mainstreaming per assicurare che la prospettiva di genere sia esplicitamente adottata, in ogni Paese, nello sviluppo e nella realizzazione di leggi, azioni e programmi relativi alla disabilità; per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si apprende nel medesimo testo che non esiste una normativa specifica a tutela delle donne e delle ragazze con disabilità, alle quali pertanto si applica la normativa sulle pari opportunità e parità di trattamento di genere tra uomo e donna e la normativa specifica per la condizione di disabilità; ciò comporta che nessuna norma, politica, misura o azione a favore dell'uguaglianza di genere includa specifici riferimenti alle ragazze e alle donne con disabilità, mentre nessuna prospettiva di genere viene adottata nello sviluppo e nell'applicazione di norme, azioni e programmi relativi alla condizione di disabilità; tale elemento di criticità è stato sollevato al Governo italiano dal Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità nella sua osservazione conclusiva n. 14 15: «Il Comitato raccomanda che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative»; si sottolinea, inoltre, che il concetto di discriminazione basata sul genere, contenuto nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non include la dimensione della discriminazione intersezionale sofferta dalle donne con disabilità in quanto donne e persone con disabilità e che nella legge 1° marzo 2006, n. 67 (cosiddetta «legge antidiscriminazione»), non è previsto il concetto di discriminazione intersezionale basato sul genere; secondo il rapporto dell'Istat di giugno 2015 in cui si erano raccolti i dati relativi alla violenza di genere sulle donne italiane, ben 6 milioni 788 mila donne sono state vittime nel corso della loro vita di almeno un episodio di violenza. Ma la cosa più allarmante è che, delle donne con disabilità, ha subito violenze fisiche o sessuali il 36 per cento di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6 per cento di chi ha limitazioni gravi. Si stima che il rischio di subire stupri o tentati stupri sia doppio per le donne disabili (10 per cento contro il 4,7 per cento delle donne non disabili); si evidenzia inoltre che la stessa legge n. 67 del 2006 non soddisfa gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw), in quanto non prevede rimedi specifici o sanzioni per le discriminazioni intersezionali; il fenomeno della violenza ai danni delle donne con disabilità non è oggetto di studio (a parte poche parziali iniziative); mancano specifiche politiche di prevenzione e di contrasto allo stesso; i servizi e i centri antiviolenza sono generalmente impreparati e/o inaccessibili a donne con disabilità; le donne con disabilità sono soggette a forme di violenza peculiari, che spesso non sono riconosciute come tali. In altri casi, le violenze sono riconoscibilissime, ma chi sta intorno e assiste non fa niente, per quieto vivere, per convenienza o, ancora, per senso di impotenza. Questo vuol dire che, se per una donna non disabile è difficile uscire dalla violenza, per una donna con disabilità, in questo contesto disabilitante e connivente, le possibilità sono infinitesimali –: quali iniziative specifiche il Ministro interpellato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, in tema di informazione, prevenzione, contrasto e risposta alla violenza nei confronti delle ragazze e delle donne con disabilità. (2-00187) « Grippa , Angiola , Barzotti , Casa , Del Monaco , Del Sesto , Ficara , Frate , Lattanzio , Marzana , Parentela , Raffa , Roberto Rossini , Scagliusi , Serritella , Termini , Testamento ».