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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01809 presentata da BIGNAMI GALEAZZO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 07/12/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01809 presentato da BIGNAMI Galeazzo testo di Venerdì 7 dicembre 2018, seduta n. 96 BIGNAMI . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: l'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca – un progetto – stipulato tra un'università o un ente di ricerca e un vincitore di un concorso in possesso di specifiche competenze e requisiti, individuato a seguito di una procedura di selezione sulla base di un bando appositamente emanato. In questi anni gli assegni di ricerca vengono sostenuti economicamente soprattutto da parte delle stesse strutture universitarie dove gli assegnisti di ricerca operano e i finanziamenti provengono da: fondi derivanti dalle sperimentazioni; fondi europei; privati; associazioni di volontariato; fondazioni o enti (ad esempio, Airc, fondazioni bancarie e altro); aziende (farmaceutiche o altro); è imminente la scadenza della proroga di 2 anni per la cumulabilità degli assegni di ricerca, fissata in 4 anni dall'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» cosiddetta «legge Gelmini» – e successivamente innalzata a 6 anni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2- bis , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge n. 11 del 2015; il decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015, infatti, non modifica la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, ricercatore a tempo determinato di «tipo a» (RTDa) e ricercatore a tempo determinato di «tipo b» (RTDb), fissata dall'articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010 in 12 anni; migliaia di assegnisti rischieranno seriamente di essere espulsi dall'università, dopo sei anni di lavoro e senza alcuna concreta prospettiva di carriera nel mondo della ricerca; nel 2016, a fronte di 13 mila assegnisti, sono stati banditi appena mille contratti da RTDa (che non danno alcuna garanzia di stabilità) e meno di 500 passaggi da RTDa a RTDb, che sono gli unici contratti che consentono l'assunzione come professori; secondo le proiezioni elaborate nella VI indagine Adi (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani) sul «post-doc», con le cifre del reclutamento attuale, più del 93 per cento di ricercatori non strutturati sarà costretto ad abbandonare l'università al termine di percorsi di lavoro precario –: quali iniziative si intendano assumere per ampliare la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, al fine di garantire continuità di ricerca ai numerosi assegnisti. (4-01809)