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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01080 presentata da GINETTI NADIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 15/01/2019

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01080 presentata da NADIA GINETTI martedì 15 gennaio 2019, seduta n.079 GINETTI, BOLDRINI, CUCCA, D'ARIENZO, GARAVINI, GIACOBBE, MALPEZZI, MARGIOTTA, MESSINA Assuntela, PATRIARCA, PITTELLA, COMINCINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . - Vista la legge di bilancio per il 2019, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018; considerato che, tra le altre disposizioni, il comma 103 dell'art. 1 del maxiemendamento dispone quanto segue: "All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida"; valutato che tale previsione innova la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di cui all'art.7 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e in particolare obbliga i comuni a consentire nelle zone ZTL e nelle aree pedonali la circolazione e l'accesso ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida; considerato che le aree pedonali sono definite dall'art. 3 del Codice della strada, come "zone interdette alla circolazione dei veicoli" e pertanto è illogico, oltre che pericoloso per la sicurezza delle persone, prevedere l'accesso di autovetture, a prescindere dal loro impatto più o meno ridotto dal punto di vista ambientale; peraltro, oggi talvolta le aree pedonali sono interdette addirittura e in modo del tutto sproporzionato alla circolazione delle biciclette; considerato che le ZTL - zone a traffico limitato, sono istituite ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della strada, "tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio", e pertanto non rispondono al solo obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria, bensì a una finalità più generale di riduzione della pressione dei veicoli a motore in particolare dei centri storici delle città; considerato che molte associazioni in rappresentanza dei ciclisti, dei pedoni, degli autisti dei mezzi di trasporto pubblico e del mondo della tutela del patrimonio storico-artistico, hanno sollevato dubbi, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma, circa i rischi connessi a tale previsione, sia per le ZTL che per le aree pedonali, per i motivi sinteticamente esposti; tenuto conto degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico, e in particolare, dell'importanza di una politica urbana che favorisca la mobilità alternativa, come richiamato dalla Strategia Europa 2020 e dalle conclusioni dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015; ricordato, inoltre, che il Governo pro tempore Renzi aveva stanziato 372 milioni di euro per la realizzazione della rete ciclabile nazionale attraverso le leggi di bilancio per il 2016 (legge n. 208 del 2015) e per il 2017 (legge n. 232 del 2016), oltre ad aver approvato la legge quadro della ciclabilità, n. 2 del 2018, con un budget iniziale di 500 milioni di euro, orientata al miglioramento della qualità urbana, alla vivibilità delle città, alla tutela dell'ambiente e della salute, nonché per la promozione turistica, si chiede di sapere: quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di annullare l'effetto prodotto dalla disposizione inserita dalla citata legge di bilancio per il 2019, comma 103, che obbliga i comuni a consentire l'accesso alle aree pedonali e alle ZTL dei veicoli a propulsione elettrica o ibrida, al fine di ristabilire il livello di sicurezza e garantire l'incolumità delle persone, nonché ripristinare la funzione essenziale delle suddette ZTL di contenere la quantità di veicoli a motore privati per la riduzione della congestione e la tutela dello spazio urbano dei centri storici; quali misure ritenga di dover adottare al fine di incentivare e sostenere la mobilità ciclistica nelle città, volta alla riduzione dei livelli dell'inquinamento atmosferico, alla riduzione dei livelli di traffico e al contempo utili per mantenere adeguati livelli di salute dei cittadini, anche al fine di dare concreta attuazione alla legge quadro della ciclabilità, volta a sviluppare la mobilità ciclistica in tutto il territorio nazionale, con un sistema integrato della mobilità e adeguate aree di sosta e servizi, comprese idonee campagne educative e di comunicazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta integrati con i mezzi pubblici; se non ritenga infine di emanare apposita direttiva agli enti proprietari delle strade, con particolare riferimento ai Comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice della strada, al fine di consentire sempre l'accesso delle biciclette nelle aree pedonali, di cui all'art. 7 del già citato Codice, tenuto conto che in ogni caso l'art. 182, comma 4, del Codice della strada già prevede le norme di comportamento per la convivenza tra pedoni e ciclisti. (4-01080)