Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00456 presentata da LOLLOBRIGIDA FRANCESCO (FRATELLI D'ITALIA) in data 22/01/2019
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00456 presentato da LOLLOBRIGIDA Francesco testo presentato Martedì 22 gennaio 2019 modificato Mercoledì 23 gennaio 2019, seduta n. 112 LOLLOBRIGIDA , MELONI , ACQUAROLI , BELLUCCI , BUCALO , BUTTI , CARETTA , CIABURRO , CIRIELLI , CROSETTO , LUCA DE CARLO , DEIDDA , DELMASTRO DELLE VEDOVE , DONZELLI , FERRO , FIDANZA , FOTI , FRASSINETTI , GEMMATO , LUCASELLI , MASCHIO , MOLLICONE , MONTARULI , OSNATO , PRISCO , RAMPELLI , RIZZETTO , ROTELLI , SILVESTRONI , TRANCASSINI , VARCHI e ZUCCONI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: il Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ) che prevede l'introduzione, a partire dal mese di aprile 2019, del reddito di cittadinanza; il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai soggetti e ai nuclei familiari in possesso di specifici parametri reddituali individuati con il modello Isee; dalla lettura della bozza di decreto-legge risulta che con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo; in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno, considerato che da varie fonti di stampa è emerso che a fronte di un numero di domande superiore a quello previsto sarà ridotta l'entità del beneficio economico; paradossalmente, al contrario, la formulazione del testo del decreto-legge richiede il requisito della residenza anche in capo ai cittadini italiani ed esclude, quindi, quei soggetti che essendo senza fissa dimora non potranno dimostrare né una residenza decennale, né, tantomeno, una residenza continuativa di due anni nel periodo antecedente la presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza; il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno economico e volta al reinserimento lavorativo che – come dice in teoria lo stesso nome – dovrebbe aiutare e tutelare quegli 1,8 milioni di italiani che vivono in stato di povertà assoluta e non diventare una misura di assistenza per immigrati e nomadi non italiani –: quanti tra i soggetti e nuclei familiari che riscuoteranno il reddito di cittadinanza siano immigrati e nomadi non italiani e se il Ministro interrogato non ritenga di prevedere che, invece, il reddito di cittadinanza sia concesso solo ai cittadini italiani. (3-00456)