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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01272 presentata da TABACCI BRUNO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO) in data 22/01/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01272 presentato da TABACCI Bruno testo di Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111 TABACCI e GEBHARD . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, reca disposizioni in materia di detrazioni per i figli a carico; di norma, la detrazione spetta ai genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno; la lettera c) del comma 1 prevede espressamente che, fino al terzo figlio, i genitori possano statuire diversamente sulla base di un accordo; nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario, in mancanza di accordo, mentre, nell'eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, salvo diverso accordo; la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1 comma 15, lettera a), n. 1 della legge n. 244 del 2007) ha inserito, successivamente, un comma 1- bis all'articolo 12 del Tuir con cui ha previsto un'ulteriore detrazione ove vi siano almeno quattro figli a carico; tuttavia, nella previsione del comma 1- bis , non è stata riportata la possibilità che intervengano accordi diversi tra i genitori per la ripartizione delle detrazioni, come previsto invece al comma 1, lettera c) ; pertanto, in presenza di almeno quattro figli a carico, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, oppure, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo –: se il Ministro interrogato ritenga che attraverso un'interpretazione estensiva conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) , del TUIR, che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia fino al terzo figlio, nell'analogo caso previsto successivamente dal legislatore con il comma 1- bis del medesimo articolo, che disciplina le ulteriori detrazioni spettanti in presenza di almeno quattro figli a carico, possano intervenire anche in quest'ultimo ambito accordi diversi tra i genitori sulla ripartizione delle detrazioni. (5-01272)