Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01114 presentata da ASTORRE BRUNO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 22/01/2019
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01114 presentata da BRUNO ASTORRE martedì 22 gennaio 2019, seduta n.081 ASTORRE, CIRINNA', PARENTE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze . - Premesso che: il fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario è stato istituito dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 301); a partire dal 2018 il fondo TPL è disciplinato dalle norme del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto; quanto ai criteri per la ripartizione del fondo, il decreto-legge n. 50 ha come finalità quella per cui i servizi di trasporto pubblico locale e regionale vengano sempre più affidati con procedure ad evidenza pubblica: si prevedono infatti penalizzazioni per le Regioni e gli enti locali che non procedano all'espletamento delle gare, nonché parametri volti a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio; all'articolo 27, comma 2, prevede i nuovi criteri di riparto del fondo: a) il 10 per cento dell'importo del fondo deve essere assegnato sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, preso come anno base, e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale; tale percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore 5 per cento annuo fino a raggiungere il 20 per cento dell'importo del fondo; b) il 10 per cento dell'importo del fondo è assegnato in base al criterio dei costi standard . La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore 5 per cento annuo fino a raggiungere il 20 per cento. È stato pubblicato il decreto ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018, che definisce i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i criteri di aggiornamento e applicazione. Costi standard , anche in attuazione della riforma prevista dal decreto-legge, che consentirà il definitivo abbandono del criterio della spesa storica finora utilizzato nel TPL per ripartire tra le Regioni gli stanziamenti del fondo nazionale TPL; c) la quota residua del fondo, ad eccezione di una percentuale dello 0,025 per cento destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, viene ripartita sulla base della tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) 11 novembre 2014 ("Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"); a partire dal secondo anno, quindi dal 2019, la ripartizione avverrà sulla base dei livelli adeguati di servizio, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal fondo stesso. Tali livelli di servizio dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza unificata, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici. Spetta poi alle Regioni provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi 120 giorni e, contestualmente, alla riprogrammazione dei servizi; considerato che: nonostante i notevoli passi avanti nella rimodulazione dei criteri di ripartizione, ancora il legislatore non ha provveduto ad adeguare tali criteri tenendo in giusta considerazione le particolarità e le difficoltà del settore nel Lazio e, in particolare, per Roma Capitale; l'impatto dei flussi turistici che quotidianamente e in tutti i mesi dell'anno si riversano su Roma e il ruolo di capitale che determina un costante stato di emergenza per la città (solo per citare un numero, secondo gli ultimi dati forniti dalla Questura nel 2017 ci sono state a Roma 1.784 manifestazioni, un terzo in più rispetto al 2014; facendo un rapido calcolo di tratta di 5 manifestazioni al giorno con evidenti effetti sulla mobilità, con corse deviate, saltate e sostituite, e l'agibilità della città. A ciò si aggiungano le visite dei capi di Stato e di Governo stranieri e il conseguente dispiegamento di sbarramenti, vincoli, protezioni armate, presidi, eccetera) rendono necessaria e non più procrastinabile una rimodulazione sia della quota del fondo nazionale trasporti destinata al Lazio e, in particolare, a Roma capitale, sia una modifica dei criteri di ripartizione stessi, volta a tenere in debita considerazione le difficoltà quotidiane del trasporto pubblico locale del territorio; allo stato attuale il legislatore ha previsto che gli unici fattori di contesto che giustifichino un'eccezione rispetto ai criteri di ripartizione ex lege siano le "aree e domanda debole", mentre nulla dice riguardo alle condizioni di difficoltà in cui versa Roma capitale; sia la definizione dei costi standard che quella dei livelli adeguati di servizio deve avvenire ogni anno "previa intesa presso la Conferenza unificata" ed è in questa sede che i soggetti istituzionali sono chiamati a far valere le giuste istanze territoriali che tutelino il sistema di mobilità, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi al fine di provvedere ad un aumento dello stanziamento del fondo nazionale trasporti così da addivenire ad una rimodulazione dei criteri di definizione dei costi standard e degli adeguati livelli di servizio che tengano conto delle difficoltà oggettive del trasporto pubblico di Roma capitale, dovute non solo al carico antropico quotidiano in costante aumento ma anche al ruolo amministrativo di capitale d'Italia. (4-01114)