Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00553 presentata da MALPEZZI SIMONA FLAVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 23/01/2019
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00553 presentata da SIMONA FLAVIA MALPEZZI mercoledì 23 gennaio 2019, seduta n.082 MALPEZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . - Premesso che: il decreto legislativo n. 59 del 2017, attuativo della legge n. 107 del 2015, ha delineato un nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; tale sistema ha previsto tre diverse procedure concorsuali, disposte al fine di tenere conto delle differenze di formazione dei candidati (abilitati e non abilitati) e di valorizzare la loro eventuale pregressa esperienza di docenti, che nelle previsioni avrebbero dovuto essere bandite entro il 2018; tale percorso si presenta innovativo, in quanto anticipa l'accesso ai ruoli per concorso immediatamente dopo la laurea magistrale e introduce un periodo triennale di contratto a tempo determinato retribuito di formazione sul lavoro per i vincitori del concorso, prima della loro definitiva assunzione in ruolo a seguito di valutazione dei risultati ottenuti nel triennio; l'intento del legislatore è stato quello di rendere così l'accesso alla professione di insegnante più simile a quello di altre professioni pubbliche, come quelle di magistrato o di medico, con gli obiettivi di attrarre alla professione docente persone giovani e ben preparate e di far collaborare pariteticamente scuola e università per la formazione iniziale dei docenti e per la valutazione del possesso da parte degli interessati delle necessarie competenze e attitudini professionali; tuttavia, nonostante questi vantaggi l'Esecutivo ha previsto di abolire il FIT, sostituendolo con un "percorso annuale di formazione iniziale e di prova"; l'articolo 1, commi da 792 a 795, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ridefinisce, infatti, il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria e sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipi di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni; al concorso per l'accesso all'insegnamento potranno partecipare i laureati che hanno sostenuto, all'università, esami di didattica e pedagogia per almeno 24 crediti; i concorsi che si terranno a partire dal 2019 verranno banditi nelle Regioni e per le discipline dove ci saranno posti vacanti con l'obbligo di rimanere 4 anni nella stessa scuola in cui si è superata l'annualità di formazione e prova, per un totale di 5 anni di blocco sulla stessa sede; dalla modifica del sistema di reclutamento, come denunciato anche da molti docenti candidati al ruolo, scaturiranno iniquità di trattamento tra coloro che hanno iniziato l'anno di formazione e prova nel 2018 attraverso il FIT e coloro che lo inizieranno nel 2019 e gli anni a seguire attraverso il "percorso annuale di formazione iniziale e prova"; infatti, coloro che hanno iniziato il terzo anno di FIT previa scelta dell'ambito territoriale e della sede scolastica entro il 31 agosto 2018, come da procedura concorsuale, stanno svolgendo l'anno di prova con un contratto a tempo determinato, inquadrati giuridicamente ed economicamente in qualità di supplenti. In questo caso, il concorso verrà superato solo dopo aver conseguito una valutazione positiva a fine anno; invece, coloro che, a causa dell'inadempienza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici scolastici regionali, hanno visto le graduatorie pubblicate dopo la data citata saranno immessi in ruolo a tempo indeterminato a partire dal 2019 con il vincolo quadriennale previsto nell'ultima legge di bilancio; i docenti convocati a dicembre 2018 hanno indicato l'ambito territoriale relativo al contingente accantonato per l'anno 2018, esauriti i posti disponibili, coloro che si trovano in coda alla graduatoria potranno scegliere quelli più vantaggiosi che si libereranno dopo la mobilità e i pensionamenti a luglio 2019, come coloro che verranno immessi alla stessa data; molti Uffici scolastici regionali non hanno ancora proceduto alle convocazioni in attesa del decreto ministeriale attuativo; altre graduatorie, nonostante la procedura sia da mesi terminata, non sono ancora state emanate; il Ministro in indirizzo ha più volte dichiarato di voler sconfiggere il precariato storico, endemico, procedendo a bandire regolarmente concorsi, analizzando i bisogni effettivi del sistema. Ed, inoltre, ha più volte affermato di voler impedire il proliferare di contenziosi; in virtù delle disposizioni previste nel bando di concorso alla data del 31 agosto 2018 molti docenti, tra cui quelli in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 104 del 1992, si sono ritrovati a non essere più tutelati nella scelta dell'ambito, avendo dovuto rinunciare; inoltre, il nuovo percorso introduce una modalità concorsuale in cui il docente che supera la prova sarà automaticamente abilitato e assunto a tempo indeterminato, causando disparità tra i docenti nei diritti contrattuali e il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla procedura concorsuale, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non intenda garantire in deroga per il 2019 il diritto all'assegnazione provvisoria per i docenti inquadrati a tempo determinato e consentire ai docenti, in virtù delle disposizioni previste nel bando di concorso alla data del 31 agosto 2018 e delle novità contrattuali entrate in vigore, la possibilità di effettuare una nuova scelta al fine di ripetere l'anno di prova; per quale motivo, in questo caso, sia stato previsto un trattamento contrattuale differente all'interno della stessa procedura concorsuale e, contestualmente, il blocco quadriennale per gli immessi nel 2019, presupposto per creare per nuovi ricorsi e contenziosi. (3-00553)