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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00040 presentata da BERNINI ANNA MARIA (FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 23/01/2019

Atto Senato Risoluzione in Assemblea 6-00040 presentata da ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI mercoledì 23 gennaio 2019, seduta n.082 Il Senato, udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, premesso che: le condizioni del sistema giudiziario nazionale hanno raggiunto livelli di inefficienza assolutamente intollerabili, che minano i principi fondamentali di certezza del diritto; lo stato di crisi del sistema giudiziario e dell'amministrazione della giustizia, che perdura da molto tempo nel nostro ordinamento è un dato preoccupante che, ancora distante da un concreto superamento, incide in maniera negativa non solo sul rispetto dei principi fondamentali di legalità e di certezza del diritto ma anche sull'assetto economico, considerati i tempi lunghi della giustizia, la farraginosità dell'apparato burocratico e l'inidoneità a contribuire al progresso civile del Paese. Infatti, sia nel settore penale, che nel settore civile la durata dei processi, nonostante alcuni miglioramenti degli ultimi anni, risulta in netto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo; gli interventi legislativi e amministrativi adottati e stratificatisi negli ultimi anni, spesso settoriali ed estemporanei, si sono dimostrati insufficienti a risolvere i numerosi problemi ormai radicati nel sistema giustizia e, per tali ragioni, è necessario intraprendere un percorso inverso che persegua l'obiettivo di garantire piena efficacia alle riforme attraverso un'efficace razionalizzazione delle misure; i provvedimenti legislativi approvati non hanno risolto i problemi della giustizia italiana, e ciò è ancor più grave e preoccupante dovendosi considerare che un sistema giudiziario inefficiente ha ripercussioni negative anche economiche, soprattutto in un momento di crisi perdurante che si continua a registrare nel nostro Paese; per quanto riguarda la riforma della legittima difesa, occorre introdurre il principio secondo il quale se c'è legittima difesa non ci deve essere né responsabilità penale né civile. Non è possibile che una condotta lecita, che non ha bisogno di alcuna sanzione in ambito penale, diventi una condotta che può dar luogo a un indennizzo in quello civile. Non è accettabile dire ai cittadini che è stata riconosciuta la legittima difesa, perché è legittimo reagire, ma, nel momento in cui si reagirà e per caso l'aggressore subirà una lesione, si sarà tenuti a corrispondergli un indennizzo; un apparato giudiziario efficiente e la garanzia della legalità costituiscono questioni di grande rilevanza sociale, non più procrastinabili, e per detta ragione l'attuale situazione in cui versano i sistemi giudiziario e penitenziario non può essere affrontata con misure parziali ed effimere destinate a rimanere prive di efficacia se non accompagnate da riforme strutturali e funzionali più incisive; l'inefficienza della giustizia civile, a causa dell'elevato costo di accesso e dei tempi lunghi del processo, determina una preclusione al processo civile che incide sul diniego di giustizia. Pensiamo alle classi meno abbienti, quelle che non hanno la possibilità di sopportare l'enorme aumento del contributo unificato, quelle che non hanno la possibilità di sopportare un sistema di giustizia basato sull'inammissibilità e sulla ricerca, da parte di alcuni magistrati, del modo di non dare giustizia ma di risolvere il problema diversamente; occorre rivedere la riforma dell'istituto della prescrizione, operata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) - ed in particolare nella parte in cui si dispone che "il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna" - considerato che, se si vuole incidere sulla lunghezza dei processi, non lo si deve fare con la prescrizione che è un istituto a garanzia e a tutela dei cittadini; il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, nonostante i provvedimenti cosiddetti svuota carceri approvati, è anche alla base dei suicidi in carcere. Secondo i dati del Ministero della giustizia - aggiornati al 30 novembre 2018 - il numero di detenuti ha ormai oltrepassato la soglia delle 60.000 unità, stessa soglia del 2013, anno della sentenza Torreggiani con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) condannò l'Italia per i trattamenti inumani e degradanti causati dal sovraffollamento carcerario; non è più tollerabile l'esposizione di detenuti in ceppi all'attenzione del pubblico e dei mass media, come è necessario evitare qualunque spettacolarizzazione dell'esecuzione di provvedimenti del giudice (abbattimento delle case Casamonica) o dell'esecuzione di una sentenza di condanna (caso Battisti). Infatti, il Governo e, in particolare, il Ministro della giustizia devono sempre tener conto dei principi della nostra Costituzione che rifiuta la vendetta e privilegia la rieducazione del condannato e il rispetto della sua identità; la previsione di un bando di concorso che viene celebrato secondo la normale cadenza periodica dei concorsi per la copertura dei posti vacanti non può essere pubblicizzata e rivendicata come sostanziale incidenza sugli organici dei magistrati; è altresì improcrastinabile adottare interventi finalizzati alla tutela dei minori fuori famiglia e ai minori di coppie separate, spesso vittime di un sistema ancora farraginoso e poco attento alle loro esigenze, impegna il Governo e, in particolare, il Ministro della giustizia ad intraprendere tutte le iniziative necessarie: 1) a valutare l'adozione di misure che disciplinino i rapporti magistrati-politica, disciplinando il ricollocamento dei magistrati una volta cessata l'attività politica; 2) a valutare la necessità di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al fine di migliorare l'efficienza dei singoli uffici giudiziari e del sistema nel suo complesso; 3) ad abbandonare la politica dell'aumento delle pene come fattore di deterrenza, essendo ormai accertato che a tale aumento quasi mai segue una maggiore dissuasione dal commettere il delitto; 4) ad amministrare la giustizia anche da parte di chi ha la responsabilità dei servizi relativi alla stessa, con un'azione politica che rifugga da facili messaggi pubblicitari o che addirittura strumentalizzi a fini politici la condivisione di una decisione o l'arresto di un latitante. Infatti, la funzione giurisdizionale non vuole e anzi rifugge dal consenso popolare o dall'approvazione dei governanti; 5) a valorizzare l'apporto della magistratura onoraria, affidandole competenze specifiche e non mere sostituzioni della magistratura ordinaria; 6) a riconsiderare la riforma operata in materia di prescrizione, che, così come approvata, incide negativamente sulla stessa funzione di giustizia delineata dalla Costituzione, tanto più che la chimera di una riforma complessiva del sistema giudiziario nel corso di quest'anno tale è, e tale rimane, non essendoci alcun progetto di una profonda riforma; 7) a porre una maggiore attenzione alla legislazione che rifugga dall'approvazione di norme in bianco o da norme-provvedimento che non risolvono con una norma precettiva il confronto tra le forze parlamentari, lasciando ampi spazi alla discrezionale interpretazione del magistrato, alimentando il corto-circuito tra istituzioni e magistratura cui viene addebitata una valenza di decisione politica proprio per l'interpretazione discrezionale che il potere politico le assegna, determinando così una distorsione di difficile soluzione; 8) in materia di legittima difesa, ad apportare modifiche al disegno di legge, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera, rispetto all'ipotesi più grave, che riguarda l'eventualità di un indennizzo dei danni riportati dall'aggressore, da parte della vittima, cioè il soggetto che ha subito la violazione della propria privacy, dei propri affetti, del proprio modo di essere, della propria casa con i propri familiari e con i propri figli, pur avendo reagito legittimamente; 9) in materia di prescrizione, a sopprimere le modifiche all'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione della decorrenza della prescrizione, operate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020; 10) in materia di sovraffollamento delle carceri, ad adottare provvedimenti seri e concreti, soprattutto in materia di edilizia penitenziaria, corredati da reali stanziamenti economici, per giungere ad un aumento della capienza per i detenuti, in modo che la espiazione della pena sia coerente con i principi costituzionali; 11) ad affrontare il tema dei minori fuori famiglia e figli di coppie separate, troppo spesso vittime di tempi della giustizia incompatibili con le loro esigenze e di decisioni, oltre che tardive, basate su criteri burocratici o routinari e non sulla specifica realtà dei fatti. (6-00040) BERNINI, MALAN, CALIENDO, GHEDINI, MODENA, DAL MAS, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI.