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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00568 presentata da CONZATTI DONATELLA (FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 29/01/2019

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00568 presentata da DONATELLA CONZATTI martedì 29 gennaio 2019, seduta n.085 CONZATTI - Al Ministro dello sviluppo economico . - Premesso che: i commi 125-129 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", concernono la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche; gli obblighi di trasparenza e pubblicazione sono applicabili dal 2018, cioè il 2018 deve essere inteso quale anno di decorrenza fiscale per l'applicazione del comma 125 e conseguentemente solo dal 2019 sono da ritenersi cogenti i nuovi obblighi pubblicitari e trasparenza (con adempimenti da assicurare, secondo le forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019); in particolare, il comma 125 introduce obblighi di pubblicità in capo a soggetti che possono essere classificati secondo due categorie principali: a) associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, onlus e fondazioni, associazioni, in senso generico, che intrattengano rapporti economici con pubbliche amministrazioni (primo periodo); b) imprese (secondo periodo); per le due categorie di operatori, il comma prevede un diverso tipo di pubblicità: a) per la prima, la pubblicazione delle informazioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, sul proprio sito o portale digitale; b) per la seconda, la pubblicazione degli importi percepiti nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al consolidato; il terzo periodo del comma 125 dispone che "L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente"; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° gennaio 2019 chiarisce che "le cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto mentre, sotto il profilo civilistico, sono società che, per effetto del dettato dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n. 112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125"; evidenziato che: il Consiglio di Stato, Sezione II, ha espresso in data 28 marzo 2018 un parere (affare n. 00374/2018) per il Ministero dello sviluppo economico, che si ritiene opportuno riportare: "È stato sostenuto, infatti, che l'applicazione della sanzione di restituzione dell'erogazione ai soggetti diversi dalle imprese non parrebbe in linea con il dato testuale della norma, poiché il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato immediatamente dopo il periodo che impone l'obbligo pubblicitario a carico delle sole imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per la restituzione, fa riferimento alla 'data di cui al periodo precedente'. Sul piano sistematico, inoltre, la specifica sanzione della nullità potrebbe essere qualificata come disposizione eccezionale, con ciò precludendo la possibilità di una interpretazione a casi non espressamente previsti. La Sezione ritiene di dover aderire all'interpretazione proposta nella richiesta di parere, potendosi argomentare facendo leva anzitutto sulle diverse strutture e finalità dei soggetti indicati rispettivamente sotto le lettere a) e b). Tale differenza (che può sintetizzarsi nell'esistenza o meno di un fine di lucro) giustifica, se non impone, un trattamento differenziato"; restano, pur con il parere del Consiglio di Stato, ancora alcune questioni interpretative ed applicative irrisolte, che rendono difficile organizzare in modo efficace e per tempo i flussi informativi, i sistemi informatici e il coordinamento con la disciplina dei bilanci; secondo le informazioni raccolte dall'interrogante attraverso una consultazione con numerosi soggetti interessati dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza vengono rilevate alcune criticità: 1) gli obblighi di trasparenza dei vantaggi economici a carico delle risorse pubbliche ricevuti dalle imprese (comma 125, secondo periodo) sarebbero superflui perché l'obiettivo parrebbe già assicurato dalla disciplina del registro nazionale degli aiuti di Stato; 2) gli obblighi di trasparenza in capo a soggetti del terzo settore riguardo alle erogazioni pubbliche ricevute (comma 125, primo periodo) e gli obblighi di trasparenza in capo alle società a controllo pubblico riguardo alle erogazioni liberali effettuate (comma 126) richiedono soprattutto chiarimenti a livello interpretativo mediante linee guida, in modo da sopperire alla scarsa chiarezza della formulazione ed assicurare una compliance uniforme da parte dei soggetti interessati, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se gli obblighi di trasparenza possano, per un principio di semplificazione amministrativa, essere soddisfatti dall'applicazione dalla disciplina del registro nazionale degli aiuti di Stato; se successivamente all'entrata in vigore dei commi 125-129 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017 vi sia stata una consultazione pubblica con i soggetti interessati dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche per comprendere se vi siano delle criticità dall'applicazione delle norme al fine di superare eventuali criticità; se non ritenga opportuno promuovere una modifica del terzo periodo del citato comma 125, nel senso di prevedere non una restituzione del contributo pubblico, a fronte di un mero inadempimento formale di pubblicità, ma una sanzione pari ad una percentuale, da stabilirsi, del contributo non pubblicato. (3-00568)