Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01357 presentata da ROSTAN MICHELA (LIBERI E UGUALI) in data 30/01/2019
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01357 presentato da ROSTAN Michela testo di Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117 ROSTAN . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: nel 2017 la spesa farmaceutica nazionale totale è stata pari a 29,8 miliardi di euro, di cui il 75 per cento rimborsato dal servizio sanitario nazionale; in media, per ogni cittadino, la spesa è stata di circa 492 euro; nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, per identificare se il costo del medicinale è a carico dello Stato o del cittadino, è stabilita la seguente classificazione (decreto legislativo n. 539 del 1992 e successive modificazioni): classe «A»: farmaci essenziali e per le malattie croniche il cui costo è a carico dello Stato; gratuiti per il cittadino anche se, a seconda delle normative regionali, può essere previsto un ticket ; classe «C»: tutti gli altri farmaci; la spesa è a totale carico del cittadino. Vengono inseriti i farmaci che curano patologie di lieve entità o, comunque, non considerati essenziali o salvavita; i farmaci di classe «C» sono talmente diffusi che ogni anno fanno spendere agli italiani 3 miliardi di euro, in media 180 euro a famiglia, vale a dire il 36 per cento della spesa farmaceutica privata; se i farmaci di classe «C» fossero venduti anche nelle parafarmacie si potrebbe garantire, per effetto della concorrenza, un risparmio annuo che va da 450 milioni a 890 milioni di euro, con un risparmio a famiglia da 27 euro a 53,45 euro all'anno; con l'ingresso in parafarmacia dei farmaci di classe «C» si stima l'apertura di circa 4000 nuove aziende in tre anni e la creazione di 6 mila posti di lavoro; la sicurezza e la tutela della salute in parafarmacia sono garantite dalla presenza obbligatoria di un farmacista laureato e abilitato; la normativa vigente prevede che in parafarmacia, si possano dispensare i farmaci veterinari, anche quelli con obbligo di ricetta e, i contraccettivi di emergenza, cioè prodotti di una certa rilevanza farmacologica –: se non ritenga di assumere iniziative finalizzate a consentire agli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero. (5-01357)