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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01550/053 presentata da CATTANEO ALESSANDRO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 06/02/2019

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01550/053 presentato da CATTANEO Alessandro testo di Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121 La Camera, premesso che: il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di regime forfetario; in particolare l'articolo 11- bis al comma 3 modifica l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) , della legge di stabilità 2015 (legge n.190 del 2014) che individua i soggetti passivi che non possono avvalersi del regime forfetario. Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera c) , della legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 2018); il citato comma 3 stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria; con riferimento alle nuove disposizioni in materia di regime forfetario dalla legge di bilancio 2019 si evidenzia la previsione in forza della quale si dispone che non possa applicarsi l'imposta sostitutiva ivi prevista agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione (articolo 1, comma 57, lettera d) , della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n.145); la norma è fortemente limitativa rispetto al regime previgente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 che prevedeva tra le cause di esclusione al regime agevolato solo i soci di società di persona ed i soci di società di capitale che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi ex articolo 116 del Tuir. Infatti, chi era socio di una società a responsabilità limitata con tassazione ordinaria poteva optare per il regime agevolato, così come confermato da una serie di risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. Come previsto dalla legge di bilancio 2019 invece, lo si vieta a chiunque abbia partecipazioni in società di capitali a prescindere dal regime di tassazione, con evidenti limiti rispetto al richiamato modello. Tutto questo sembra vada in contrasto con la volontà di ampliare la platea di quanti vogliano optare per una flat tax per una vera riduzione delle imposte, impegna il Governo a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa in materia di regime forfetario anche al fine di adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata a modificare l'articolo 1, comma 57, lettera d) , della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n.145. 9/1550/ 53 . Cattaneo , Spena , Giacomoni , Bignami , Mandelli , Prestigiacomo , Occhiuto , D'Ettore , Cannizzaro , Pella , D'Attis , Paolo Russo , Barelli , Porchietto , Fiorini , Squeri , Carrara , Della Frera , Polidori .