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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01486-A/004 presentata da MARTINO ANTONIO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 12/02/2019

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01486-A/004 presentato da MARTINO Antonio testo di Martedì 12 febbraio 2019, seduta n. 124 La Camera, premesso che: al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità ( emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A.; durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario la problematica relativa alla classificazione del credito nel quadro dei crediti deteriorati, come pure quello dello smaltimento dei crediti deteriorati; quanto alla classazione di un credito nel quadro dei crediti deteriorati: secondo il sistema italiano, il fenomeno ingloba tre categorie: le sofferenze (i.d.: insolvenze); i crediti di improbabile realizzo integrale; i crediti scaduti da oltre 90 giorni. È da chiedersi se sia corretto che queste tre categorie siano sottoposte a un destino comune. È da chiedersi, pure, se sia effettivamente opportuna l'eventuale adozione della c.d. procedura del calendario (mero criterio del passaggio del tempo per la progressiva svalutazione del credito): indipendentemente, cioè, anche dalle azioni concretamente messe in atto per il recupero del credito (in effetti, la procedura del calendario appare, in ragione dell'esasperato massimalismo, che la connota, particolarmente (pericolosa). È da chiedersi, altresì, sulla base di quali specifiche, puntuali valutazioni avvenga (meglio, debba avvenire) il transito dal primo al secondo livello (e da questo, poi, al terzo), posto il carattere eminentemente discrezionale della classazione al secondo livello di deterioramento (come pure al terzo livello). Prima ancora, peraltro, è da riscontrare che la classazione al primo livello, se in certi casi risponde a un criterio di ordine materiale (così nel mutuo), in altri pure è di tratto discrezionale (recesso da elasticità di fido a tempo indeterminato). E a questo proposito è da chiedersi, ancora, a quali verifiche e controlli (anche da parte dell'Autorità) siano soggette tutte queste valutazioni e i conseguenti comportamenti gestori, impegna il Governo: a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare nell'ambito di un successivo provvedimento la complessa problematica inerente la classificazione, la valutazione e lo smaltimento di crediti deteriorati; valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad introdurre una modalità alternativa di intervento dello Stato nel sistema bancario, definendo un meccanismo virtuoso per aiutare le banche in difficoltà a smaltire crediti deteriorati, provando a mettere a sistema quanto di più prezioso hanno le banche per la collettività, ivi compresi gli immobili. 9/1486-A/ 4 . Martino , Giacomoni , D'Ettore , Bignami , Baratto , Gagliardi , Cattaneo , Angelucci , Benigni .