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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01552 presentata da TESTAMENTO ROSA ALBA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 25/02/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01552 presentato da TESTAMENTO Rosa Alba testo di Lunedì 25 febbraio 2019, seduta n. 132 TESTAMENTO , PARENTELA , VILLANI , PALLINI , MANZO , GIANNONE e AMITRANO . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede, all'articolo 25- ter il «trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa». Nello specifico al comma 1 del predetto articolo si stabilisce che «il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018»; tale disposizione amplia l'ambito di applicazione della mobilità in deroga di cui al citato comma 142, sia perché estende la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di 12 mesi senza il limite temporale del 31 dicembre 2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione; nel messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019 l'istituto nazionale previdenza sociale (Inps) ha precisato che, nel liquidare la prestazione, le strutture territoriali dovranno controllare che «la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga». Tale precisazione fa sì che tra i beneficiari non possano esser ricompresi quei lavoratori che hanno cessato il trattamento di mobilità in periodi antecedenti ottobre 2017. È il caso, ad esempio, di un'ampia platea di lavoratori dello stabilimento ex Ittierre di Isernia il cui trattamento di mobilità ha avuto scadenza differente: alcuni gennaio 2017, altri marzo 2017 e maggio 2017, altri ancora novembre e dicembre 2017 (quest'ultimi potranno, invece, beneficiarne assieme ad altri piccoli gruppi che hanno terminato la mobilità nel 2018); ai fini dell'erogazione della mobilità in deroga, un intervallo temporale più ampio è stato previsto nell'articolo 25- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per le aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, per le quali è stato deciso un prolungamento della mobilità in deroga per tutti quei lavoratori che «alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga»; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stanziato cospicue risorse per i trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga. Nello specifico l'articolo 1, comma 282, stabilisce che «al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, [...] nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella Regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, [...] sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» –: se il Ministro interrogato, sulla scia di quanto previsto per Termini Imerese e Gela, intenda adottare iniziative per riconoscere ed estendere l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, anche ai lavoratori ex Ittierre che hanno terminato il trattamento precedente in periodi antecedenti ottobre 2017. (5-01552)