Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01554 presentata da LA MARCA FRANCESCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 25/02/2019
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01554 presentato da LA MARCA Francesca testo di Lunedì 25 febbraio 2019, seduta n. 132 LA MARCA , SCHIRÒ e MIGLIORE . — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'articolo 14, comma 1, lettera a-bis) , prevede per lo straniero che fa domanda di cittadinanza jure matrimonii che: «La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)». A tal fine, i richiedenti sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; l'introduzione del requisito della conoscenza della lingua italiana rappresenta un motivo di cui da alcuni anni si discute anche in ambito parlamentare a proposito sia della concessione della cittadinanza a stranieri, residenti in Italia e all'estero, che del riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza a discendenti di emigrati italiani di diverse generazioni, senza tuttavia che si sia arrivati sul tema a conclusioni organiche o quantomeno coordinate; la richiesta di attestazione della conoscenza della lingua italiana a livello B1 del Qcer, per lo straniero che ha contratto matrimonio con un/a cittadino/a italiano, oltre a costituire una opzione parziale (unidirezionale) e non coordinata rispetto a una più complessa problematica, ha creato un diffuso disagio tra le coppie «miste», il cui numero è progressivamente aumentato per la massiva presenza degli italiani all'estero e per la forte ripresa dei flussi emigratori negli ultimi anni; il provvedimento richiamato sembra non tenere in considerazione alcuni dati di fatto di notevole peso per gli interessati: la irregolare e rada presenza sul territorio, soprattutto all'estero, delle strutture autorizzate a rilasciare la certificazione e la non breve periodicità delle loro operazioni; la grande complessità e gli elevati costi della predisposizione dei certificati, nonché della loro traduzione e legalizzazione, necessari per completare la pratica di richiesta, anch'essi soggetti a scadenza dei termini di validità; tale disposizione ha creato problemi interpretativi e pratici che è necessario affrontare con urgenza per fare chiarezza tra gli interessati e fornire il necessario orientamento al personale amministrativo che mantiene i rapporti con l'utenza; le situazioni meritevoli di urgente chiarimento possono essere così riassunte: 1) la data precisa dell'entrata in vigore del provvedimento e l'esclusione della retroattività riguardo alle richieste presentate in data antecedente; 2) la possibilità, per le istanze avanzate immediatamente dopo tale data, di essere integrate della attestazione linguistica anche successivamente, allo scopo di non vanificare, in tutto o in parte, la documentazione acquisita che, di norma rilasciata anche da autorità straniere, deve essere presentata con traduzione legalizzata presso i consolati e ha un limitato periodo di validità; 3) la comunicazione, attraverso i consolati e lo stesso sito web del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei luoghi e degli istituti all'estero presso i quali è possibile ottenere la certificazione linguistica con le relative date di esame –: se il Governo non ritenga di adottare un'urgente iniziativa normativa per sospendere l'applicazione della disposizione richiamata in vista di una più completa trattazione della materia nel quadro di una organica riforma della cittadinanza; se, in linea subordinata, non intendano adottare iniziative per provvedere a una più chiara definizione del quadro amministrativo delineato con riferimento alle questioni sopra richiamate. (5-01554)