Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00725 presentata da PATRIARCA EDOARDO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20/03/2019
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00725 presentata da EDOARDO PATRIARCA mercoledì 20 marzo 2019, seduta n.100 PATRIARCA, CIRINNA', MESSINA Assuntela, BINI, LAUS, VERDUCCI, BOLDRINI, CUCCA, ALFIERI, NANNICINI, COMINCINI, PITTELLA, BELLANOVA, BITI, FEDELI, D'ARIENZO, ASTORRE, ROSSOMANDO, GINETTI, MISIANI, MANCA, COLLINA, SUDANO, MARINO, TARICCO, IORI, FERRAZZI, SBROLLINI, ROJC, MAGORNO, VATTUONE - Al Ministro dell'interno . - Premesso che: il 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", il cosiddetto decreto-legge sicurezza, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; l'articolo 1 abolisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari; l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari ha privato l'ordinamento italiano di un essenziale strumento di attuazione agli articoli 2 e 10 della Costituzione; come ha affermato a più riprese la Corte di cassazione, infatti, la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo, indispensabile per dare piena attuazione all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, perché essa si caratterizza per il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale; il venir meno di questo fondamentale strumento di integrazione sta causando e continuerà a causare marginalità e clandestinità, con un aumento della propensione a delinquere e delle presenze illegali, condannerà all'irregolarità migliaia di persone pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso; premesso inoltre che: la Corte di cassazione, sez. I civile, con la sentenza del 19 febbraio 2019, n. 4890, ha stabilito che "la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c. 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5 ottobre 2018), della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti esistenti prime dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura 'casi speciali' e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c. 9 di detto decreto-legge"; ricorda anche come la situazione giuridica soggettiva abbia "la qualificazione giuridica di diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani, di diretta derivazione costituzionale e convenzionale" richiamando il costante orientamento per cui "il diritto d'asilo costituzionale è integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della protezione internazionale, anche perché non limitato alle protezioni maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non predeterminato, secondo il paradigma normativo aperto dell'art. 5, c. 6 d.lgs. n. 286/1998"; alla luce di questa sentenza, le commissioni territoriali, in presenza di una domanda di asilo presentata prima del 5 ottobre 2018, devono poter riconoscere anche la protezione umanitaria, non potendo l'organo amministrativo sollevare eccezioni che potrebbero incidere sull'attuazione del diritto già riconosciuto; considerato che: secondo quanto riportato dal "Dossier Viminale", relativo al periodo 1° agosto 2017-31 luglio 2018, le domande di protezione internazionale cui è seguito il riconoscimento della protezione per motivi umanitari sono il 26,9 per cento, a fronte del 28 per cento, del periodo precedente; secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 14 marzo 2019, a seguito della pubblicazione nello stesso quotidiano del giorno precedente dei dati pubblicati on line dal Ministero dell'interno sul numero di permessi umanitari riconosciuti (ben 1.821), "dal ministero dell'interno correggono il dato e denunciano un proprio errore di caricamento: le nuove concessioni stando al nuovo dato sarebbero invece ferme a quota 112"; è auspicabile che il Ministero dell'interno non pensi di poter risolvere questo problema disconoscendo dati, peraltro messi on line da parte della stessa amministrazione, relativi al riconoscimento dei permessi umanitari, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, affinché le commissioni territoriali, in presenza di una domanda di asilo presentata prima del 5 ottobre 2018, possano riconoscere anche la protezione umanitaria. (3-00725)