Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01869 presentata da TRIPODI MARIA (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 05/04/2019
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01869 presentato da TRIPODI Maria testo di Venerdì 5 aprile 2019, seduta n. 157 MARIA TRIPODI e CANNIZZARO . — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che: come riportato da notizie di stampa, i bandi di concorso pubblici relativi al comparto difesa e sicurezza contengono la norma che esclude la partecipazione a coloro che siano stati prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; il provvedimento di proscioglimento della ferma è adottato dalla direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio in alcuni specifici casi elencati all'articolo 957 del codice dell'ordinamento militare (domanda presentata dall'interessato; assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; esito positivo degli accertamenti diagnostici per abuso di alcol, per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c) ; perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955; scarso rendimento di cui all'articolo 960); il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, all'articolo 8, statuisce una fondamentale modifica del summenzionato articolo 957 del codice dell'ordinamento militare, prevedendo tra le cause che determinano il proscioglimento della ferma anche il «mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio»; tale novella riveste una importanza strategica per i volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, poiché il corso di addestramento basico per i VFP1 ha durata di 10 settimane ed è suddiviso in due moduli, ciascuno di 5 settimane con attività addestrative che si svolgono dal lunedì al sabato; se nel periodo sopra citato il militare non dovesse superare il corso basico formativo sarà prosciolto d'autorità con tutte le conseguenze che scaturiranno da tale provvedimento sui futuri concorsi pubblici cui il militare prosciolto intenderà partecipare; ad avviso degli interroganti, si tratta, dunque, di un'ulteriore penalizzazione a discapito dei precari delle Forze armate che solo per il mancato superamento del corso anche per casi di infermità non dipendenti da causa di servizio si troveranno esclusi dalla possibilità di appartenere al comparto sicurezza e difesa –: se il Ministro interrogato non intenda intraprendere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di escludere dal proscioglimento della ferma il mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, al fine di poter offrire anche ai cosiddetti «precari» delle Forze armate l'opportunità di entrare a far parte del servizio permanente. (5-01869)