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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01868 presentata da SCHIRO' ANGELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 05/04/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01868 presentato da SCHIRÒ Angela testo di Venerdì 5 aprile 2019, seduta n. 157 SCHIRÒ e UNGARO . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 223 febbraio 2015; all'articolo 18 la Convenzione stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno dei due Stati contraenti in relazione ad un cessato impiego privato (non statale) sono imponibili soltanto nello Srato di residenza; le pensioni erogate dall'Inps a un soggetto residente in Svizzera sono quindi tassabili solamente dalla Svizzera; tuttavia, l'Inps fino a quando i pensionati interessati non inviano all'istituto un formulario di domanda di esenzione dall'imposta italiana sulle pensioni (o sulle remunerazioni analoghe) effettua la ritenuta alla fonte dell'imposta italiana; tale formulario deve essere presentato, prima di essere inviato all'Inps, alla competente autorità fiscale svizzera che dopo aver effettuato gli opportuni controlli, provvede ad apporre la richiesta attestazione di residenza fiscale in Svizzera, restituendo all'interessato una copia e trattenendo agli atti un'altra copia; i pensionati interessati provvedono a far pervenire il formulario, contenente l'attestazione di residenza fiscale, all'Inps che cessa quindi di effettuare la trattenuta alla fonte sulla pensione; queste operazioni procedurali spesso e per i più svariati motivi impiegano tempi relativamente lunghi, anche anni, e così l'Inps – che è sostituto di imposta – trattiene ai fini fiscali somme che invece appartengono ai pensionati che in virtù della Convenzione sono tenuti a pagare le tasse solo in Svizzera; per ottenere il rimborso di queste somme arretrate, «indebitamente» trattenute dall'Inps e riferite ad anni precedenti, è previsto che i pensionati interessati devono redigere ulteriore apposita domanda, contenente anch'essa l'attestazione di residenza fiscale, da indirizzare al centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara; purtroppo, le autorità fiscali svizzere, adducendo il fatto che il formulario di domanda per il rimborso delle somme trattenute dall'Inps non è contemplato nella convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, si rifiutano di produrre e attestare alcun tipo di documentazione (modelli, formulari e altro) che i pensionati interessati possano inviare all'Agenzia delle entrate di Pescara per ottenere i rimborsi per la tassazione concorrente effettuata dall'istituto previdenziale italiano; i pensionati dell'italiani dell'Inps residenti in Svizzera, quindi, rischiano ora di pagare le tasse sulle loro pensioni due volte, in Italia e in Svizzera, nonostante l'esistenza della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e per una deficienza burocratica degli enti preposti all'attuazione della convenzione –: quali urgenti iniziative intenda attuare il Governo per trovare una soluzione adeguata al problema suesposto mettendo i pensionati italiani residenti in Svizzera nelle condizioni di richiedere e ottenere il rimborso delle tasse trattenute dall'Inps sulle pensioni erogate in Svizzera in violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra l'Italia e la Svizzera. (5-01868)