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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01931 presentata da ACQUAROLI FRANCESCO (FRATELLI D'ITALIA) in data 12/04/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01931 presentato da ACQUAROLI Francesco testo di Venerdì 12 aprile 2019, seduta n. 162 ACQUAROLI . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che: l'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, come modificato dal decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, attribuisce ai presidenti delle quattro regioni coinvolte dal sisma il compito di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione; il decreto-legge n. 189 del 2016 contiene, all'articolo 28, comma 4, una deroga relativa alla classificazione dei rifiuti, includendo i materiali derivanti dai crolli e quelli originati da operazioni di abbattimento e demolizione tra i rifiuti urbani non pericolosi, con esclusivo riferimento alle fasi di raccolta e trasporto; rispetto all'attività di raccolta e trasporto, ora richiamata, il decreto-legge n. 8 del 2017 ha introdotto una novità. Mentre l'articolo 28, comma 6, nella versione originaria faceva riferimento a tutti i materiali di cui al comma 4 (materiali derivanti da crolli e prodotti da necessarie attività di demolizione), senza ulteriori distinzioni, ora la norma limita le operazioni di raccolta e trasporto alle macerie insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato; questa modifica, inevitabilmente, pone l'interrogativo su cosa debba intendersi per «area urbana», stante l'assenza di una sua definizione giuridica; inoltre, il comma 11 dello stesso articolo 28 norma la lavorazione dell'amianto; è accaduto che nelle Marche la Ditta incaricata dello smaltimento – la Cosmari srl – si è dovuta fermare a causa di un procedimento penale apertosi per la scarsa chiarezza di norme relative al trattamento di amianto nelle macerie, le quali ultime sono all'odierno circa 195.000 tonnellate dalle quali 43 tonnellate di amianto bonificate, di cui 39 tonnellate sui siti in demolizione e 4 tonnellate nella cernita in impianto –: se non ritenga urgente promuovere nella prossima iniziativa normativa utile, una modifica dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in particolare specificando il concetto di «area urbana» di cui al comma 6 e prevedendo, al comma 11, che si possa procedere per i rifiuti rimanenti, dopo il conferimento presso il sito di deposito temporaneo, alle operazioni di recupero e smaltimento in deroga al decreto legislativo n. 152 del 2006 per le sole macerie derivanti dal sisma Centro Italia. (5-01931)