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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01955 presentata da MARTINCIGLIO VITA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 16/04/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01955 presentato da MARTINCIGLIO Vita testo di Martedì 16 aprile 2019, seduta n. 164 MARTINCIGLIO e D'ORSO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: la disciplina delle dichiarazioni integrative (per imposte sui redditi, Irap, sostituti d'imposta e IVA) è stata modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 (attraverso la nuova formulazione dei commi 8 e 8- bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998). Tali dichiarazioni, secondo le nuove norme, possono essere presentate – sia a favore che a sfavore del contribuente – entro il termine di decadenza dell'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, equiparando a tutti gli effetti la posizione del contribuente a quella dell'Agenzia delle entrate; ciò al fine di correggere un regime normativo disallineato (oltre che un orientamento giurisprudenziale a danno del contribuente – si veda Corte di cassazione Sezioni unite n. 13378 del 30 giugno 2016) per cui solo la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente poteva essere presentata entro i termini per l'accertamento, mentre quella a favore doveva essere presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello a cui la stessa si riferisce. Tutto ciò con riflessi negativi sull'aumento del contenzioso tributario circa la validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione; tale nuova normativa è di rilevante importanza, visto che si è disposto – in senso favorevole al contribuente – un allungamento dei termini per porre rimedio a errori od omissioni inerente al versamento di maggiori imposte o all'emersione di minori crediti; sussiste un contrasto giurisprudenziale riguardo all'efficacia temporale delle nuove disposizioni per cui alcune decisioni giurisprudenziali si sono espresse per la natura interpretativa (perciò retroattiva) e altre per la valenza innovativa (quindi irretroattiva) della norma (in senso favorevole alla retroattività vedi Commissione tributaria regionale Lombardia n. 407/1/2018; in senso contrario Commissione tributaria regionale Liguria n. 14 dell'11 gennaio 2017); la portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria deve essere chiara e certa, in quanto i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede –: quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare al fine di chiarire l'esatta efficacia temporale (ossia in senso retroattivo o irretroattivo) delle disposizioni normative di cui in premessa e orientare con certezza il cittadino contribuente. (5-01955)