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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03076 presentata da CARELLI EMILIO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/11/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03076 presentato da CARELLI Emilio testo di Martedì 5 novembre 2019, seduta n. 252 CARELLI e GRIMALDI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, cosiddetto «decreto-fiscale», prevede all'articolo 6, comma 1, la possibilità di definire «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione»; nel febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate, ha emanato i modelli per la presentazione delle istanze, precisando che per «atti impositivi» vanno intesi «gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione»; con la circolare n. 6 del 1° aprile 2019, l'Agenzia delle entrate a tal fine, ha fornito agli uffici periferici, le indicazioni operative in merito all'applicazione della definizione agevolata e in particolare, con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, ha riconosciuto, sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che «ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal “ nomen iuris ” utilizzato nella specie»; l'interrogante tuttavia evidenzia che, quindici giorni prima della scadenza di presentazione delle istanze, con la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, paragrafo 1.1., l'Agenzia delle entrate ha inoltre affermato che, «le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'articolo 6, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti»; al riguardo, l'interrogante rileva altresì come la suesposta circolare risulti contraddittoria con la normativa attuale e la precedente circolare, in relazione alla natura non impositiva, ma di mera riscossione di un atto quale la liquidazione dell'imposta di registro, che andrebbe verificata caso per caso, come espressamente chiarito dalla Corte di cassazione (sentenza n. 13136 del 24 giugno 2016: «il carattere meramente liquidatorio, e non impositivo, dell'atto deve essere desunto dal contenuto sostanziale e dalla funzione di quest'ultimo, non già dalla sua rubricazione nominale e qualificazione formale») che ha confermato la possibilità di definizione della lite relativa alla liquidazione dell'imposta di registro su atti giudiziari; la precedente circolare, a giudizio dell'interrogante, rischia invece di contraddire l'esigenza di una specifica valutazione, imponendo di conseguenza il rigetto indiscriminato di tali istanze, determinando l'impugnazione dei provvedimenti rigettati, che duplicheranno il contenzioso, la normativa prevista dal suddetto decreto-legge aveva invece l'obiettivo di ridurre; appare pertanto urgente e necessario, a parere dell'interrogante, escludere che le istruzioni interpretative pregiudichino gli obiettivi del Parlamento, volti a favorire la concordia tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale e a ridurre i procedimenti pendenti della giustizia tributaria, accelerando al contempo il processo di entrate per le casse dello Stato –: quale sia l'orientamento del Governo con riferimento a quanto esposto in premessa ed, in particolare, se non intenda fornire opportuni chiarimenti, al fine di garantire, per i contribuenti che hanno presentato istanze di definizione delle liti sull'imposta di registro su atti giudiziari, una corretta valutazione della concreta natura degli atti impugnati, posto che tale valutazione, alla luce di quanto indicato nella circolare n. 10 del 15 maggio 2019, paragrafo 1.1, dell'Agenzia delle entrate, può mettere a rischio la corretta applicazione delle norme, nonché le finalità proprie delle disposizioni previste in materia di cui al decreto-legge n. 119 del 2018, in precedenza richiamato. (5-03076)