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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02220-AR/030 presentata da OSNATO MARCO (FRATELLI D'ITALIA) in data 05/12/2019

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02220-AR/030 presentato da OSNATO Marco testo presentato Giovedì 5 dicembre 2019 modificato Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273 La Camera, premesso che: il decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali; nello specifico reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; inoltre sono previste disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.; fatti salvi puntuali e ben specificati casi di riduzione o esonero, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo ad effettuare l'intervento edilizio è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione o al contributo ambientale a seconda della destinazione dell'immobile; il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, comporta così come disposto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001 n.380): a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuatomi successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a) , il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b) , il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; tutto ciò costituisce un costo eccessivo soprattutto se il ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori è dettato da motivi burocratici e avviene da parte degli enti amministrativi. Per tale motivo potrebbe essere opportuno prevedere delle misure compensative o agevolative, impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, sin dai prossimi provvedimenti di emanazione governativa, una graduale decurtazione del contributo di costruzione in caso di ritardi nel rilascio dei titoli da parte degli enti amministrativi nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente interessato. 9/2220-AR/ 30 . (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato , Bignami , Prisco .