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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02220-AR/034 presentata da DEIDDA SALVATORE (FRATELLI D'ITALIA) in data 05/12/2019

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02220-AR/034 presentato da DEIDDA Salvatore testo presentato Giovedì 5 dicembre 2019 modificato Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273 La Camera, premesso che: l'articolo 1 del decreto legislativo n.75/1998 ha previsto che: 1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948; n.3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n.2913/1992 (Consiglio) e n.2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili; 2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessario per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione; l'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ha stabilito che: per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale; in particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite; tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; con più atti, nel tempo, sono state individuate nel territorio della Regione Sardegna diverse e molteplici situazioni di crisi industriale complessa, anche con l'autorizzazione di misure di sostegno al reddito dei personale coinvolto dalle medesime, e che, pertanto, appare doveroso ricorrere a riforme strutturali che consentano il superamento della crisi economica, con conseguente sviluppo occupazionale di tutte le aree interessate nonché dell'intero territorio regionale sardo; esclusivamente con l'approvazione di misure di riduzione degli oneri fiscali e del costo dell'energia potrebbero attrarsi investimenti in grado di far superare ai citati territori la crisi economica in atto, consentendo lo sviluppo della Sardegna, oltre che una crescita economica strutturale, tale da rendere assolutamente superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza; la Regione Sardegna possiede più di un requisito tra quelli individuati dall'Unione europea per l'inclusione tra le regioni svantaggiate e che, quindi, l'istituzione della zona franca, anche integrale, consentirebbe di ridurre, se non annullare, lo svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione, contribuendo, altresì, a limitare il fenomeno dello spopolamento; la particolare conformazione geografica, lo stato di isolamento, l'insularità e la scarsa densità demografica della Sardegna, giustificano l'individuazione quale zona franca di tutto l'intero territorio regionale, tenuto anche conto che le esigenze di delimitazione previste per il riconoscimento della zona franca sono agevolmente garantite dal confine marittimo dell'Isola; già nel 2001, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane ha dichiarato, ai sensi del decreto legislativo n.75/1998, che l'intero territorio dell'isola dovesse essere individuato come zona franca extraterritoriale, anche in ragione dell'identico riconoscimento ottenuto da altre località italiane ed europee, recanti analoga condizione geografica; con le Deliberazioni n.8/2 del 7 febbraio 2013 e n.9/7 del 12 febbraio 2013 la Giunta Regionale della Sardegna ha dato mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione europea e alle Autorità doganali coinvolte nella comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'Isola di Sardegna e delle sue isole, affinché gli stessi uffici procedano ai conseguenti adempimenti legali di competenza e alla pubblicazione nella GUCE, anche e specificamente, ai fini della modifica dell'articolo 3 del Regolamento CE n.450/2008; in ogni caso, il citato decreto legislativo n.75/1998 ha comunque già istituito, anche in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Sardo, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n.2913/1992 (Consiglio) e n.2454/1993 (Commissione), le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili; il definitivo avvio della zona franca in Sardegna costituirebbe per l'intero territorio regionale un importante occasione di sviluppo economico e sociale che garantirebbe anche il superamento dello svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione e lo sviluppo delle aree industriali in crisi, rendendo altresì possibile il consolidamento dell'Italia nel ruolo di leader negli scambi commerciali nel Mar Mediterraneo; in data 14 giugno 2018, il Governo ha accolto come raccomandazione un precedente Ordine del Giorno con il quale si impegnava a porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire l'avvio della zona franca nell'intero territorio regionale della Sardegna, introducendo, anche tra i propri obiettivi economici del prossimo triennio, la piena attuazione del decreto legislativo n.75/1998 e della relativa normativa comunitaria; peraltro, l'avvio del regime di zona franca nelle citate aree portuali, già individuate, dipende esclusivamente dalla trasmissione di apposita nota in tal senso da parte del Governo alla Commissione europea e che, tale comunicazione, nelle more dell'istituzione della Zona Franca Integrale, consentirebbe di dare respiro all'economia sarda, soffocata dalle varie crisi succedutesi negli anni, impegna il Governo: ad avviare tutte le necessarie, successive fasi per l'attivazione della medesima misura, in tutto il territorio regionale sardo, dandone parimenti comunicazione alla Commissione europea. 9/2220-AR/ 34 . (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda , Osnato , Bignami , Prisco , Gavino Manca .