Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/02305/296 presentata da PALLINI MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 23/12/2019
Atto Camera Ordine del Giorno 9/02305/296 presentato da PALLINI Maria testo di Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282 La Camera, premesso che: il comma 3 dell'articolo 7- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, prevede l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specifiche, tra cui quella relativa alla «prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro» (lettera c) ); i manager delle Aziende sanitarie locali, affidano, quasi sempre, anche la direzione della struttura «prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro» al medico specializzato in medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti e in alcuni casi ad altri professionisti; la sicurezza del lavoratore viene assicurata se vi è una direzione autorevole che programma e controlla l'attività di vigilanza in relazione ai rischi ai quali è esposto il lavoratore, causati dal luogo di lavoro, dai processi lavorativi, dall'uso delle attrezzature di lavoro e dalle sostanze chimiche, che per la loro natura sono regolamentati da norme tecniche sia cogenti che volontarie quali UNI e CEI; appare pleonastico evidenziare che lo studio dell'acustica e quindi del rumore nei luoghi di lavoro, delle vibrazioni, dei campi elettromagnetici, dell'impiego delle sostanze e dei preparati chimici durante il lavoro sono materie previste nei piani di studio di lauree tecniche, in primis la laurea in ingegneria; considerato che i Servizi di prevenzione e protezione (SPP) aziendali sono quasi sempre diretti da tecnici, i ruoli di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n.81 del 2008 sono assegnati ai tecnici, i consulenti dei datori di lavoro e dell'autorità giudiziaria sono sempre dei tecnici, anche nel caso di specie, occorrerebbe intervenire affinché l'interfaccia della pubblica amministrazione che deve vigilare sul buon operato di detti professionisti sia un professionista della stessa estrazione culturale, ovvero tecnica; ad avviso dello scrivente, si rende necessario uniformare, a livello nazionale, le scelte dei manager della Aziende sanitarie locali, sia per una efficace, efficiente ed appropriata garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), sia per un risparmio della spesa pubblica, sia per rafforzare il ruolo del medico competente della sicurezza del lavoro; tra le figure tecniche, emerge la figura professionale dell'ingegnere che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, che disciplina lo status giuridico del personale delle unità sanitarie locali, è inquadrato nel ruolo nominativo professionale regionale, sulla base del profilo professionale, determinato in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro; nel caso di specie, l'ingegnere si occupa della direzione degli uffici tecnici – con funzioni di gestione degli aspetti strutturali e impiantistici delle strutture edilizie proprie delle aziende sanitarie o di gestione degli aspetti tecnici delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni sanitarie – e degli uffici a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro presso i dipartimenti di prevenzione; valutato che il CCNL Sanità per il ruolo professionale prevede un costo inferiore al ruolo sanitario. Circostanza non di poco conto se vista in scala nazionale. Difatti, una Struttura complessa diretta da un medico si differenzia dal punto di vista economico da un'analoga Struttura complessa diretta da un dirigente del ruolo professionale-tecnico-amministrativo (PTA) per due voci sostanziali presenti in busta paga: indennità di esclusività di rapporto, ossia 1.421,02 euro; indennità di specificità medica, ossia 645,57 euro; alle suddette voci si aggiungono, inoltre il contributo degli oneri riflessi [C.P.D.E.L. (23,80 per cento), l'INADEL PREVIDENZIALE (2,88 per cento) e l'IRAP (8,5 per cento)] che fanno lievitare il costo totale per l'amministrazione a circa 2.800,00 euro/mese, impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire con un provvedimento a carattere normativo, al fine di prevedere, l'assegnazione della direzione della struttura organizzativa «prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro», di cui al comma 3, lettera c) , dell'articolo 7- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, esclusivamente a una figura tecnica, con profilo d'ingegnere, iscritto nel ruolo professionale, di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761. 9/2305/ 296 . Pallini , Tripiedi , Invidia , Cubeddu , De Lorenzo , Costanzo , Segneri , Ciprini , Davide Aiello , Tucci , Amitrano , Cominardi , Villani .