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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04446 presentata da BENIGNI STEFANO (MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO) in data 10/01/2020

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04446 presentato da BENIGNI Stefano testo di Venerdì 10 gennaio 2020, seduta n. 286 BENIGNI . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado del processo e, in ambito penale, altresì nella fase delle indagini; per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (decreto ministeriale 16 gennaio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla loro somma, salvo che gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi; possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: a) cittadini italiani; b) stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; c) apolidi; d) enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica; in alcuni casi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata quando: a) la persona offesa dai reati ex articoli 572, 583- bis , 609- bis , 609- quater , 609- octies e 612- bis , nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati ex articoli 600, 600- bis , 600- ter , 600- quinquies , 601, 602, 609- quinquies e 609- undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge; b) il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di avvalersi del gratuito patrocinio; c) i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio gratuito, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato; la domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente, che valuta la fondatezza delle pretese da fa valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità. Poi trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'ufficio delle entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Se il consiglio dell'Ordine respinge l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto; dopo il provvedimento di ammissione l'interessato può nominare un difensore, scegliendolo dall'elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio gratuito appositamente approntati dal consiglio dell'Ordine; ultimamente, a quanto consta all'interrogante, si registrano gravi ritardi, anche di anni, soprattutto con riferimento ai professionisti iscritti all'Albo degli avvocati di Bergamo, per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati difensori di cittadini che beneficiano dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato –: quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per risolvere il problema dei notevoli ritardi nel pagamento dei compensi dovuti agli avvocati che prestano la propria attività a favore di assistiti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato e se vi siano ragioni particolari per i ritardi concernenti gli iscritti all'albo degli avvocati di Bergamo. (4-04446)