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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03517 presentata da VARCHI MARIA CAROLINA (FRATELLI D'ITALIA) in data 07/02/2020

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03517 presentato da VARCHI Maria Carolina testo di Venerdì 7 febbraio 2020, seduta n. 301 VARCHI e MASCHIO . — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze — Per sapere – premesso che: dai dati elaborati dal Ministero della giustizia, confermati anche nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, per il settore civile risulta una tendenziale flessione delle pendenze dinanzi a tutte le magistrature di merito; in particolare, per i tribunali vi è stata una riduzione delle nuove iscrizioni (diminuite a 1.970.010 rispetto alle 2.003.793 dell'anno precedente), ad eccezione degli accertamenti tecnici preventivi, così come per le corti di appello in cui le nuove iscrizioni sono 116.854 rispetto alle 127.464 del periodo precedente, mentre per il giudice di pace si riscontra un leggero incremento (996.725 iscrizioni nel 2018/2019, rispetto a 991.872 nel 2017/2018); presso le corti di appello persiste un costante incremento delle controversie aventi ad oggetto l'equa riparazione (passate da 16.263 a 19.432); con riguardo ai tribunali, invece, si registra la diminuzione delle controversie in alcuni settori, quali quelli del lavoro e della previdenza, mentre sono aumentati i procedimenti esecutivi mobiliari e quelli di volontaria giurisdizione; chiunque voglia iscrivere una causa civile, ad eccezione delle cause giudiziarie in materia di persone e famiglia, amministrativa (per le cause previdenziali e di lavoro il contributo è dovuto solo se ricorrono determinati presupposti) e tributaria deve versare nelle casse dello Stato il «contributo unificato di iscrizione a ruolo»; il contributo unificato è un tributo introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», che ha sostituito le imposte di bollo sugli atti, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario; l'importo di questa forma di tassazione varia a seconda del valore della controversia e, qualora non sia determinabile, lo Stato applica un importo forfettario stabilito per legge –: quanto abbia incassato lo Stato a titolo di spese di lite dal 2018 ad oggi. (5-03517)