Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03575 presentata da FRAGOMELI GIAN MARIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/02/2020
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03575 presentato da FRAGOMELI Gian Mario testo di Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303 FRAGOMELI , UBALDO PAGANO , BURATTI , ROTTA e TOPO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una nuova causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; in particolare viene ripristinata l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro, stabilendo che la verifica di tale soglia risulta irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; in base alla letterale formulazione della norma, questa causa ostativa deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente l'utilizzo del regime, cosicché la percezione nel 2019 di redditi di lavoro dipendente di ammontare superiore a 30.000 euro determinerebbe la fuoriuscita dal regime già dal 2020; restano dubbi sulla decorrenza dei nuovi limiti per l'accesso o permanenza nel regime forfettario e sarebbe quindi opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate per aiutare i titolari di partita Iva a scegliere il corretto regime fiscale da adottare nel 2020; oltre alla definizione dell'entrata in vigore della citata norma è utile valutare la possibilità di concedere margini di flessibilità per l'accesso al regime forfettario, a tal fine considerando l'applicazione di tale regime anche per coloro che nel complesso percepiscono nell'anno un ammontare di redditi, sia da lavoro dipendente e assimilati, sia da attività professionale, non eccedente il massimo di euro 95.000, che attualmente equivale alla somma dei vigenti limiti di 65.000 euro di redditi professionali e 30.000 di redditi da lavoro dipendente e assimilati; tale opzione, oltre a contrastare l'evasione fiscale, concederebbe a molti professionisti, anche in pensione, la possibilità di proseguire l'attività professionale in maniera marginale, offrendo sul mercato prestazioni consulenziali comunque utili all'accrescimento del know-how e al passaggio generazionale delle conoscenze –: quale sia l'orientamento del Ministro interrogato circa la possibilità di introdurre margini di flessibilità al regime forfettario concedendo l'accesso anche ai professionisti già pensionati che non superano nel complesso «quota 95» ovvero qualora il totale dei redditi da pensione e dei redditi professionali percepiti nell'anno non superi i 95.000 euro, con un limite massimo di reddito da pensione comunque non eccedente i 40.000 euro, a tal fine anche fornendo una stima dell'onere. (5-03575)