Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00643 presentata da CIAMPI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 14/02/2020
Atto Camera Interpellanza 2-00643 presentato da CIAMPI Lucia testo di Venerdì 14 febbraio 2020, seduta n. 304 La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione , per sapere – premesso che: il comune è l'ente territoriale di base che la Costituzione, all'articolo 114, pone come primo elemento a fondamento della Repubblica; il comune è l'organo a più diretto contatto con la comunità locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo, godendo dei diversi livelli di autonomia stabiliti dalla Costituzione e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; al comune spettano servizi fondamentali, in rappresentanza del Governo centrale, come il servizio di stato e anagrafe, la pubblica sicurezza e la polizia urbana (attraverso il corpo della polizia locale). Al fine di poter esercitare pienamente tale funzione in tutto il territorio nazionale, la Costituzione prevede, all'articolo 119, l'attribuzione ai comuni di risorse proprie, nonché l'istituzione di un «fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante» e tale fondo consente, insieme alle entrate fiscali proprie di ciascun ente locale, di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»; l'articolo 1, comma 449, lettera c) , della legge n. 232 del 2016 prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, «di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; la quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020 fino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030»; l'articolo 1, comma 449, lettera c) , della legge n. 232 del 2016 dispone che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019; il superamento del criterio della spesa storica a favore dei fabbisogni standard , completamente condivisibile, perché premiava quasi esclusivamente i comuni meno virtuosi e che doveva essere abbandonato entro il 2021, sembra essere stato di fatto posticipato al 2030; questa attuazione parziale delle norme sta creando situazioni paradossali in alcuni comuni del nostro Paese che vengono penalizzati da ripartizioni non supportate da alcune elemento di equità e giustizia perequativa; rientra in questa casistica il comune di Calci (provincia di Pisa). È stato infatti riscontrato, dai dati ufficiali del Ministero dell'economia e delle finanze, che la penalizzazione storica del comune di Calci, per effetto dell'utilizzo del criterio della spesa storica ammonta ad euro 235.717,00 ogni anno. Inoltre, per effetto di tale fattore, il comune negli anni ha dovuto introdurre l'Irpef allo 0,8x1000 e l'Imu al 10,6x1000, cioè ai massimi livelli, per garantire le risorse per servizi ed investimenti e vedersi sottrarre centinaia di migliaia di euro ogni anno dal «fondo di solidarietà». L'esborso totale per il fondo di solidarietà sostenuto dal comune di Calci supera negativamente, fra quota di alimentazione e quota di riparto, i 375.000 euro; tali riduzioni di risorse stanno causando, inoltre, gravi problemi all'amministrazione comunale di Calci rispetto ad alcuni interventi necessari per la comunità: la situazione economica del comune ha, ad esempio, compromesso la possibilità di ristrutturazione e adeguamento sismico della locale scuola media; questa situazione risulta incomprensibile anche rispetto alle realtà territoriali contigue: tutti i comuni confinanti con Calci (e con i quali vengono condivisi molti servizi associati) vedono infatti saldi in entrata del fondo di solidarietà molto più elevati per effetto del criterio della spesa storica; le risorse attribuite per effetto dei provvedimenti su menzionati non sono per l'interpellante rispettose del dettato costituzionale e non garantiscono al comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite, impedendo così il soddisfacimento dei livelli di prestazione essenziali; l'amministrazione comunale di Calci ha deliberato di conferire «incarico per l'avvio dell'azione legale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, alla rideterminazione delle somme effettivamente spettanti al Comune a titolo di fondo di solidarietà comunale, secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale, sollevando, altresì, se necessario, questione di costituzionalità sia del Decreto che della normativa richiamata in premessa e ad essa connessa; e rivolgendo altresì espressa segnalazione anche alla Corte Europea di Giustizia» –: se il Governo sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa; quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di garantire la corretta redistribuzione del fondo di solidarietà comunale secondo i parametri legislativi vigenti e i principali della Costituzione; se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative d'urgenza al fine di risarcire i comuni italiani, come quello di Calci, che, a giudizio dell'interpellante, sono stati oggettivamente penalizzati negli ultimi anni dalla incompleta applicazione delle norme relative alla redistribuzione del fondo di solidarietà comunale. (2-00643) « Ciampi ».