Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03622 presentata da SERRACCHIANI DEBORA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 19/02/2020

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03622 presentato da SERRACCHIANI Debora testo di Mercoledì 19 febbraio 2020, seduta n. 307 SERRACCHIANI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute; in particolare si dispone l'obbligo per il committente che affida il compimento di opere o di servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; la norma in questione pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, l'onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e, specularmente, obbliga il committente alla verifica del versamento; con risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha reso noto il codice da utilizzare sull'F24 con cui l'impresa è tenuta a versare cumulativamente le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, precisando altresì che gli F24 compilati sono consultabili sia dall'impresa, sia dal committente, sul sito dell'Agenzia delle entrate; il comma 5 dell'articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista: a) di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro; inoltre, il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento; risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per le imprese edili che lavorano per la pubblica amministrazione soggette al meccanismo dello split payment ; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali fattispecie che non versano l'Iva in quanto trattenuta in fattura dall'ente committente; il comma 3 del citato articolo 4 inoltre introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali; in mancanza dei necessari documenti che comprovano l'effettiva regolarità fiscale molti committenti hanno bloccato i pagamenti mettendo in crisi l'attività e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili –: quali iniziative intenda assumere per semplificare e rendere applicabile la normativa in questione evitando l'aggravio burocratico connesso, in particolare: a) prevedendo il rilascio telematico immediato del certificato di regolarità fiscale nell'area riservata del sito dell'Agenzia; b) concedendo un periodo di sperimentazione della normativa, senza applicazione delle sanzioni, al fine di attendere anche l'adeguamento dei programmi paghe da utilizzare per elaborare gli F24 suddivisi per cantiere; c) rivedendo la soglia dei versamenti registrati nel conto fiscale attualmente fissata 10 per cento per le imprese assoggettate al meccanismo dello split payment . (5-03622)