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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/131 presentata da DONINA GIUSEPPE CESARE (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 27/02/2020

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02394/131 presentato da DONINA Giuseppe Cesare testo di Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313 La Camera, premesso che: il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale come novellato prevede che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 2»; la disposizione – come modificata dal Senato aggiungendo un nuovo numero 01) – interviene sostituendo il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento «diverso». Sul punto si rileva che la norma, nella sua formulazione vigente, non incisa dalla riforma Orlando, prevedeva che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; l'utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti era già stato oggetto di forte critica sin dai tempi dell'approvazione del codice del 1988. L'estensione, oggi proposta, all'amplissimo catalogo di delitti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale travolge completamente il confine – cioè il divieto – dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali si è fatto ricorso allo strumento captativo, aprendo la strada all'illimitata utilizzabilità delle intercettazioni; considerato che: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n.51/2020, hanno affermato il seguente principio di diritto: «il divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»; la Corte costituzionale, fin dal suo primo intervento del 1973 sul codice abrogato, ha evidenziato la necessità del bilanciamento fra l'interesse a prevenire e reprimere i reati e quello alla libertà e segretezza delle comunicazioni, che spetta al giudice di volta in volta contemperare, allo scopo di evitare che il diritto individuale sia «sproporzionatamente» sacrificato, impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a bilanciare l'interesse alla prevenzione dei reati alla segretezza delle comunicazioni. 9/2394/ 131 . Donina , Bisa , Cantalamessa , Di Muro , Marchetti , Morrone , Paolini , Potenti , Tateo , Turri .