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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00063 presentata da D'ALFONSO LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 30/04/2020

Atto Senato Interpellanza 2-00063 presentata da LUCIANO D'ALFONSO giovedì 30 aprile 2020, seduta n.212 D'ALFONSO - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali . - Premesso che: la normativa sinora adottata in relazione alla fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 permette lo svolgimento di tutte le attività produttive (e relative attività lavorative) non sospese e di quelle connesse; pertanto molti datori di lavoro hanno continuato in tutto o in parte le proprie attività; sembra necessario sin d'ora individuare idonee modalità di ripresa delle attività produttive al termine della fase di emergenza; dato il prevedibile perdurante rischio di contagio, la continuazione o la ripresa delle attività lavorative determina infatti nuovi interrogativi in tema di applicazione della disciplina sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), con particolare riferimento all'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi e di riportarne l'esito nel documento di valutazione dei rischi (DVR); constatato che: nel Paese si è evidenziata una diversità di opinioni e di indicazioni (vincolanti, queste ultime, per i datori di lavoro ubicati in alcuni territori regionali o entro alcune Istituzioni) in merito all'eventuale obbligo in capo al datore di lavoro, in presenza di una possibile esposizione di lavoratori al contagio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, di aggiornare il DVR oltre che di adottare appropriate misure di prevenzione; mentre si ritiene unanimemente che sia necessario procedere all'aggiornamento del DVR nel settore dei servizi sanitari e negli altri settori elencati nell'allegato XLIV al decreto legislativo n. 81, dal momento che in essi si svolgono in via ordinaria attività lavorative che "possono comportare la presenza di agenti biologici" (cosiddetto rischio biologico specifico), per quanto riguarda tutti gli altri settori le opinioni si dividono; si è inoltre posto il problema di come classificare il nuovo agente patogeno, che non sembra riconducibile con certezza alle specie di coronavirus (gruppo 2) già contemplate nell'elenco degli agenti patogeni classificati, riportato nell'allegato XLVI; a favore della necessità aggiornare il DVR e della necessità di classificare l'agente biologico viene avanzata una serie di argomenti: 1) l'obbligo di valutare non solo i rischi cosiddetti specifici, ma il ben più ampio insieme di rischi cosiddetti generici deriva dall'art. 28 del decreto laddove indica "tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa"; 2) l'applicazione analogica a tutti i settori della linea interpretativa accolta dalla commissione interpelli nell'interpello n. 11 del 25 ottobre 2016, relativo all'invio di lavoratori all'estero, secondo cui la valutazione dei rischi è necessaria anche per "i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta quali, a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento"; 3) l'art. 266, comma 1, del decreto, estende l'applicabilità del titolo X "a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici", a prescindere che si tratti di rischi specifici o rischi generici; 4) l'art. 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 inquadra l'infezione da COVID-19, ove contratta in occasione di lavoro, nell'alveo dell'infortunio sul lavoro; 5) l'eventuale accadimento dell'evento infortunistico nelle sue forme più gravi e la necessità di interventi radicali in punto di organizzazione del lavoro disposti dalla legge ( smart working ) o rimessi alla valutazione prudenziale del datore di lavoro, che individua nuove procedure di comportamento dei lavoratori e di controllo, integrerebbero le fattispecie di cui all'art. 29 (grave infortunio, modifiche al processo produttivo con incidenza sulla salute e sicurezza); 6) dalla specifica incidenza sulla valutazione del rischio potrebbero scaturire conseguenze significative anche in punto di estensione della sorveglianza sanitaria; a sostegno dell'assenza di obbligo, per converso, vengono prospettati i seguenti argomenti: 1) nello scenario odierno non sarebbe giustificato imporre l'aggiornamento del DVR, come sostiene la Regione Veneto nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" del 26 marzo 2020, v. 09; 2) trattandosi di rischio generico e diffuso, non vi sarebbe la possibilità di valutare con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione del rischio, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali attuabili, come da nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. INL_DCVIG. REGISTRO UFFICIALE.U.0000089.13.03.2020; 3) seppure la legge imponga di valutare "tutti" i rischi, si tratterebbe dei soli rischi "professionali" ed "endogeni", a mente degli artt. 2 comma 1, lett. q) , e 28, commi 1 e 2, del citato decreto n. 81; 4) l'art. 29, comma 3, dello stesso decreto elenca espressamente le occasioni in cui sussiste l'obbligo di aggiornare il DVR e tale elencazione sarebbe da considerare tassativa; 5) il rischio da COVID-19 sarebbe da annoverarsi tra i rischi generici, salvo che nei settori sanitari e assimilati; 6) anche se la formulazione dell'art. 28 del decreto comprende anche i rischi presenti solo occasionalmente nel contesto lavorativo, ciò non toglie essi dovrebbero essere comunque limitati ai rischi professionali o rischi specifici, con esclusione dei rischi generici, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in relazione ai differenti punti di vista e prese di posizione sommariamente richiamati nelle loro principali linee argomentative, non ritengano urgente ed ineludibile provvedere, mediante istruzioni per l'esercizio delle funzioni di vigilanza adottate dal comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a dare univoche risposte ai seguenti quesiti: 1) se i datori di lavoro esercenti attività diverse da quelle elencate nell'allegato XLIV o a queste ultime assimilabili, oltre ad aver l'obbligo di adottare tutte le idonee misure preventive e protettive prescritte o comunque necessarie, siano anche obbligati ad aggiornare il DVR con riferimento al rischio di contagio da COVID-19 durante l'attività lavorativa; 2) se, qualora si ritenga doveroso procedere in tutti i casi all'aggiornamento della valutazione dei rischi, sia corretto assolvere all'obbligo mediante la redazione di specifici documenti di valutazione del rischio (come disposto ad esempio dalla Regione Emilia-Romagna, atto del presidente decreto n. 48 del 24 marzo 2020) in considerazione della presumibile transitorietà di tale rischio a seguito dell'auspicato reperimento di efficaci rimedi sanitari e considerando anche l'impatto che la valutazione di questo particolare rischio potrebbe avere sulla generale valutazione già effettuata; 3) se, nei casi in cui le attività lavorative, pur non essendo riconducibili all'allegato XLIV, comportino l'incontro fisico continuo o frequente del lavoratore con numerose persone estranee all'organizzazione aziendale e non predeterminate, l'attività lavorativa si debba assimilare, per una fase transitoria fino al pieno ritorno alla normalità, alle attività menzionate all'articolo 271, comma 4, che espongono il lavoratore al rischio cosiddetto "da contatto accidentale aggravato", con conseguente applicazione del regime di prevenzione e protezione parzialmente più cautelativo ivi previsto, inclusa la possibilità di sorveglianza sanitaria; 4) quale classificazione sia da applicare all'agente biologico COVID-19 in tutti i casi in cui l'aggiornamento del DVR o la redazione di uno specifico documento di valutazione del rischio risultino obbligatori; 5) se, indipendentemente dalla classificazione, considerata la potenziale gravità delle conseguenze del contagio da COVID-19, sia da applicare in via analogica, anche nei settori non industriali, la previsione dell'art. 276, comma 2, dello stesso decreto, cosa che comporterebbe l'adozione di misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento; 5) se il regime ivi previsto sia da applicare in tutti i settori di attività o solo in quelli considerati sopra (al quesito 3). (2-00063)