Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03906 presentata da MURELLI ELENA (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 05/05/2020
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03906 presentato da MURELLI Elena testo di Martedì 5 maggio 2020, seduta n. 334 MURELLI , DURIGON , CAFFARATTO , CAPARVI , LEGNAIOLI , EVA LORENZONI , MINARDO e MOSCHIONI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: nella fase emergenziale Covid-19, sia nella cosiddetta «fase 1» del lockdown , che nella «fase 2» della ripresa, si è inteso incoraggiare il ricorso a modalità di prestazioni lavorative mediante il «lavoro agile» regolato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-23); anche l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, (l'articolo 1, comma 1, capoverso ii) , lettera a) ), e l'Allegato 6 al medesimo, relativo al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si raccomanda «sia attuato il massimo utilizzo (...) di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza»; stante la legge n. 81 del 2017, il lavoro agile è una diversa «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» «gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile». (articolo 18, comma 4); «il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda» (articolo 20, comma 1); tale normativa lascia dunque intendere che, anche in modalità di lavoro agile o smart working , il buono-pasto debba continuare ad essere riconosciuto, sebbene il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nel corso di un'audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera, abbia espresso dubbi in proposito; il buono pasto, si ricorda, può essere usato dal lavoratore titolare anche per fare la spesa presso negozi convenzionati con la società emittente; in un momento di difficoltà come quello attuale, dunque, il riconoscimento ai lavoratori di misure di welfare già pattuite, come appunto il buono pasto, rappresenta un importante aiuto economico per le tante famiglie provate da una crisi economica inaspettata –: se non si ritenga opportuno chiarire definitivamente che debba continuare ad essere riconosciuto il buono pasto anche al lavoratore agile, pubblico e privato, ove previsto nei contratti di lavoro in vigore al momento della dichiarazione dell'emergenza sanitaria. (5-03906)