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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07924 presentata da ROSSINI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/01/2021

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07924 presentato da ROSSINI Roberto testo di Lunedì 4 gennaio 2021, seduta n. 447 ROBERTO ROSSINI , CECCONI e MARTINCIGLIO . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: la direzione generale per la tutela della proprietà industriale (Dgtpi) – Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) mette a disposizione la propria banca dati per effettuare ricerche, ottenere statistiche e informazioni sul numero delle domande depositate e dei titoli di proprietà industriale rilasciati dal 1° ottobre 1989 e consultare i bollettini ufficiali, escludendo dalla ricerca le domande per invenzione, modello di utilità e disegno non ancora pubblicabili per vincolo di segretezza o inaccessibilità; la circolare n. 601 del 2 marzo 2018 emanata dalla Dgtpi, con oggetto «La nuova banca dati dei depositi nazionali dei titoli di proprietà industriale dell'Uibm – funzionalità e modalità di consultazione», ha precisato che, in base a quanto disposto dal codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), nessuna informazione relativa alle domande di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità è pubblicata sulla banca dati, se non siano trascorsi i 18 mesi dal deposito della domanda stessa, ad eccezione di: numero progressivo attribuito al deposito, data del deposito, stato intermedio di lavorazione; precedentemente all'emanazione della circolare n. 601, nella banca dati erano visibili, per ciascuna domanda di brevetto, senza che fossero necessariamente trascorsi 18 mesi, le seguenti informazioni: titolo generico, nome e cognome del depositante, indirizzo completo del depositante, data del deposito, altre informazioni richieste dagli articoli 160 e 167 del codice della proprietà industriale (esclusi ovviamente i contenuti descrittivi e disegni dei progetti); da gennaio 2020 la gestione della banca dati Uibm, a quanto consta all'interrogante, ha subìto una nuova modifica, senza però che alcuna circolare o provvedimento ne definisse le variazioni. Un cambiamento che ha stravolto il procedimento stabilito dalla circolare n. 601 del 2018. Sebbene, infatti, la circolare avesse definito la visibilità di alcuni dati, dal 17 gennaio 2020, a quanto risulta all'interrogante non è stato più possibile visionare neppure i dati minimi dei brevetti depositati; in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-15990 del 10 maggio 2012, il Governo, il 7 agosto 2012, sottolineava che la pubblicazione sulla banca dati Uibm rispetta il principio di segretezza previsto dalla normativa vigente, rendendo pubblici «i soli dati cosiddetti bibliografici delle domande [...], numero della domanda, data dei deposito, titolare, titolo». Era inoltre chiarito che la pubblicazione è effettuata «nelle more della pubblicazione completa del Bollettino ufficiale dei brevetti, a norma degli articoli 186 e 189 del Codice della proprietà industriale e di cui la banca dati costituisce, nel rispetto delle norme vigenti, un mezzo sostitutivo». Si tratta di una regola appunto modificata nel marzo 2018 e nel gennaio 2020, producendo confusione sulle procedure; la mancata pubblicazione dell'anagrafica inclusiva di tutte le informazioni fa sì che un progettista, non potendo verificare l'effettiva validità brevettuale e commerciale del suo lavoro, possa depositare progetti già esistenti, sostenendo spese inutili; la tendenza delle imprese è non acquisire brevetti di «respiro» soltanto nazionale e, visto che i tempi per l'internazionalizzazione dei brevetti sono di 12/18 mesi, un progettista, anche se di fatto impossibilitato a verificare con certezza che il proprio brevetto possieda il requisito di innovatività, è allo stesso tempo indotto, al fine di tutelare l'eventuale validità brevettuale e commerciale della sua «invenzione», a sostenere ulteriori onerose spese di protezione internazionale che spesso si rivelano inutili; inoltre, l' iter relativo alla presentazione della domanda di brevetto internazionale implica anche lo svolgimento di una ricerca di anteriorità per valutare se un progetto possiede i requisiti di novità e attività inventiva; si tratta di una ricerca la cui attendibilità è inficiata dal fatto di non poter accedere alle informazioni relative alle domande di brevetto depositate nei precedenti 18 mesi –: sulla base di quali disposizioni siano state apportate le modifiche introdotte dalla circolare n. 601 del 2018 con riferimento alla pubblicazione sulla banca dati delle informazioni relative alle domande di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità; quali prassi, e/o sulla base di quali norme, vengano utilizzate oggi per determinare la pubblicazione o la mancata pubblicazione di alcuni dati bibliografici delle opere soggette al deposito, esclusi i casi in cui venga espressamente richiesto dal titolare del brevetto; quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le criticità esposte. (4-07924)