Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02582 presentata da GIANNONE VERONICA (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 02/11/2021
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02582 presentato da GIANNONE Veronica testo presentato Martedì 2 novembre 2021 modificato Mercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587 GIANNONE . — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che: l'alienazione parentale, già nota come sindrome da alienazione parentale (Pas) è nata quale disturbo psichiatrico, non riconosciuto dalla comunità scientifica, ma sempre più utilizzato in sede giudiziale – nelle consulenze tecniche d'ufficio – quale causa, talvolta l'unica, per allontanare i minori dalle madri: queste sono definite alienanti, simbiotiche, malevole, manipolatrici; la sindrome da alienazione parentale è dinamica psicologica disfunzionale, ideata nel 1985 dal medico statunitense Richard Gardner, di controverso fondamento scientifico, cui le consulenze tecniche d'ufficio hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l'effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell'ambito delle patologie cliniche; fin dal 2013 le consulenze tecniche d'ufficio è stata definita dalla Corte di cassazione come una costruzione psico-forense in virtù della quale un genitore strumentalizza la relazione con il minore a danno dell'altro; sovente, il concetto di sindrome da alienazione parentale, seppure diversamente definito, emerge proprio nei casi di abusi o maltrattamenti in famiglia, sull'assunto che i minori – testimoni per eccellenza dei reati endofamiliari – siano manipolati dalla madre denunciante; con reiterati e successivi arresti, la Corte di cassazione ha ribadito l'obbligo del giudice di non limitarsi a recepire le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio che abbiano accertato la sindrome da alienazione parentale, in quanto patologia non validata scientificamente, ma di valutare l'espressione delle oggettive capacità genitoriali (si confronti in tal senso, Corte di cassazione civile n. 13274 del 2019 e n. 13217 del 2021); anche la giurisprudenza di merito (corte di appello di Roma, decreto n. 2 del 3 gennaio 2020) si è allineata sulle posizioni del giudice della nomofilachia, ribadendo la necessità per i giudici di confrontare e valutare le diagnosi di sindrome da alienazione parentale, sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero tramite esperti, anche tramite la comparazione statistica di casi clinici, al fine di verificare il fondamento – sul piano scientifico – di consulenze tecniche d'ufficio le cui risultanze non siano riconosciute dalla comunità accademica internazionale, escludendone l'utilizzo in materia di affidamento di minori –: quale sia la posizione del Ministro interrogato circa quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda intraprendere volte a escludere l'utilizzo della teoria dell'alienazione parentale ovvero di altre patologie cliniche non riconosciute dalla comunità scientifica in materia di provvedimenti di affido di minori. (3-02582)